Approvato in Piemonte il disegno di legge 67 “Modifiche al capo I della legge regionale n° 20 del 14 luglio 2009” (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica)

01/03/2011 - La legge regionale 20 ha attuato in Piemonte il Piano Casa, seguendo le indicazioni dell’accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009, per favorire il rilancio dell’economia e incentivare il risparmio energetico in campo edilizio.



La legge è entrata in vigore il 31 luglio 2009 ed è articolata in quattro capi: il primo contiene norme a termine con premi di cubatura pensati per stimolare investimenti nell’immediato, in deroga alle disposizioni contenute nei Piani Regolatori; negli altri capi vi sono norme che snelliscono e abbreviano le procedure per ottenere il titolo abilitativo a costruire e che promuovono interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Le norme cd. in deroga sono valide fino al 31 dicembre 2011.

L’attuale modifica legislativa, presentata dalla Giunta regionale nel testo del 21 settembre 2010 poi discusso e licenziato a maggioranza dalla II Commissione consiliare il 21 dicembre, opera limitatamente al Capo I del testo vigente, ovvero sulla parte a termine contenuta nei primi 7 articoli, ed intende consentire interventi di ampliamento in deroga sugli edifici residenziali uni e bi-familiari, imponendo il rispetto dei nuovi parametri energetici alla sola parte ampliata rispetto al fabbricato esistente ed ammettendo anche la costituzione di una nuova unità abitativa.

Inoltre, si consentono interventi di demolizione e ricostruzione in deroga, in questo caso sulla base dei significativi requisiti energetici previsti dall’applicazione del Protocollo Itaca/Regione Piemonte 2009.

Le nuove norme intendono dare nuove possibilità di ripresa agevolando interventi edilizi direttamente ed indirettamente connessi all’abitazione, chiedendo un rispetto minimo degli standard urbanistici relativi alle aree a parcheggio, mentre nel caso non si riesca a reperire le altre tipologie di servizi, queste possono essere monetizzate.

L’articolo 7 cambia radicalmente il testo vigente, favorendo interventi sia di soppalco sia di ampliamento della superficie utile, nel limite del 20% fino a duemila metri quadrati in tutti quei fabbricati artigianali, produttivi e direzionali che per rinnovate esigenze produttive e tecnologiche hanno necessità di adeguarsi ai nuovi cicli di produzione. Le possibilità di ampliamento sono state esplicitamente riferite a ciascuna proprietà, ammettendo che in fabbricati frazionati la quota di ampliamento possa essere riferita alla superficie di ciascuna di esse. Per altro, in caso di demolizione totale sarà possibile riposizionare il fabbricato ricostruito.

Infine, per agevolare anche il settore del turismo, l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione in deroga, nel limite del 20% fino a millecinquecento metri quadrati, ed il recupero dei sottotetti potranno riguardare anche edifici a destinazione turistico-ricettiva, salvaguardando per tutti gli interventi le norme specifiche in materia.

Rimane immutato il sistema delle limitazioni posto a tutela delle aree e degli immobili vincolati dal piano regolatore o dalle leggi nazionali, proprio a garanzia della scelta prioritaria di salvaguardare il patrimonio individuato da ciascun comune.

A questo proposito, va segnalato che i Comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica del testo vigente, potranno decidere se consentire quanto previsto dalle nuove norme, oppure impedirne l’applicazione sul proprio territorio con un’apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Disegno di legge regionale n. 67