Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto anno 2008

30/09/2009 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2009 è stata pubblicata la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 33 del 26 giugno 2009 recante "Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di progetto nel 2008".



La relazione dell’Unità tecnica finanza di progetto che - allegata alla deliberazione stessa - ne fa parte integrante è stata approvata ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Le diverse attività svolte dall’Unità tecnica finanza di progetto nel corso del 2008 hanno risposto alla persistente esigenza di agevolare la diffusione di migliori prassi nell’impostazione e nell’attuazione delle operazioni di PPP da parte delle pubbliche amministrazioni, nella prospettiva della possibilità di un uso più efficiente di tali strumenti.
Con il D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 è stato approvato il cosiddetto terzo correttivo al Codice dei contratti pubblici che riconosce a livello normativo l’istituto del PPP attraverso le figure contrattuali già esistenti che presentano le caratteristiche indicate dal "Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto degli appalti pubblici e delle concessioni" della Commissione Europea del 30 aprile 2004.
Il terzo correttivo riscrive completamente la norma dell’art. 153 del Codice, attualmente rubricato "Finanza di progetto"; in luogo del noto procedimento del promotore, la norma prevede ora tre diverse procedure:
una gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153, commi 1-14);
una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, comma 15);
una procedura ad hoc in caso la pubblica amministrazione non provveda alla pubblicazione dei bandi in relazione agli interventi finanziabili con capitali privati (art. 153, commi 16-18).
Nel complesso, le novità introdotte sembrano accrescere la responsabilizzazione sia delle amministrazioni aggiudicatrici nella fase preliminare all’avvio della procedura, con la predisposizione degli studi di fattibilità da porre a base della gara; sia dei privati, le cui offerte dovranno corrispondere alle indicazioni ed ai criteri di valutazione inseriti dall’amministrazione nello studio di fattibilità e nei documenti di gara.


Relazione