Sancita l’intesa in Conferenza Unificata sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

22/12/2016 - La Conferenza Unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 ha espresso l'intesa sullo schema di Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante il testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DPR 380/2001 e al DL 136/2004. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’intesa, ha richiesto al Governo di istituire, con tutta la celerità possibile, un Gruppo di lavoro tecnico tra Regioni ed ANCI, che sviluppi una proposta di revisione del DPR 380/2001 introducendo: ▪ il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo; ▪ principi specifici per la formazione degli operatori; ▪ certi e adeguati processi di controlli e sanzioni; ▪ nuovi criteri per l’aggiornamento delle NTC. La Conferenza delle Regioni ha altresì proposto al Governo alcuni emendamenti e alcune ulteriori importanti raccomandazioni da ritenersi parte integrante e sostanziale del parere espresso in sede di Conferenza Unificata.



In particolare, nel contesto della revisione delle norme generali per le Costruzioni e della valutazione, ormai improcrastinabile, come predetto, della norma primaria, le Regioni ritengono indispensabile ed ormai non più rimandabile una chiara e formale introduzione del Fascicolo del Fabbricato tra gli strumenti primari di monitoraggio dei territori.
La storia sismica degli ultimi trent’anni ha portato con se un costo sociale ed economico assolutamente incomprensibile, anche proprio alla luce della qualità e profondità delle norme che ci si appresta a varare. Una delle difficoltà che si riscontra è una mancata ed organica conoscenza del nostro patrimonio immobiliare e delle sue condizioni strutturali. Addirittura manchiamo di conoscenze in merito sulle nuove costruzioni. Pertanto si avanza la proposta di rendere obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato in partenza nei seguenti tre casi:
- nuove costruzioni;
- manutenzioni straordinarie di edifici esistenti;
- edifici che ospitano servizi pubblici e scuole (opere di classe 3 e classe 4).
Le Regioni sottolineano inoltre che occorre prendere atto che le NTC (in quanto norme di specifica natura tecnica) non possono normare l'attività di controllo né, tantomeno, quella sanzionatoria. Come ben noto l’attività di controllo sul territorio è demandata alle Regioni che la esplicano attraverso proprie norme e regolamenti, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale contenute nel DPR 380/2001.
In questo ambito le Regioni svolgono i controlli sui progetti e sull’attività edilizia, rilasciano le autorizzazioni in zona ad elevata sismicità (art. 94) ed effettuano controlli, generalmente a campione, in quelle a bassa sismicità (art. 93) oltre ai controlli sui progetti relativi a costruzioni strategiche e rilevanti di propria competenza.
Anche l’attività sanzionatoria è normata dal DPR 380/2001, particolarmente per la sua rilevanza penale, come stabilito dall’art. 95 e successivi. Pertanto, solo con la revisione di questa norma nazionale è possibile incidere sulle modalità dei controlli e sulle sanzioni. Mentre l’attività di controllo è oggetto della proposta già avanzata dalle Regioni nel 2013, in accordo con i rappresentanti del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, per quanto riguarda il regime sanzionatorio sanzioni non esiste, allo stato attuale una proposta organica e precisa, a modifica di quella attualmente vigente.
E’ tuttavia auspicabile una revisione di questo aspetto al fine di incidere con maggior determinazione anche sulla repressione, sia introducendo la facoltà di sanzionamento amministrativo a cura diretta delle regioni che di inasprimento delle sanzioni penali che, ad oggi anche nei casi più gravi, sono semplici contravvenzioni risolvibili con semplice oblazione, a prescindere dai rischi, anche gravi e ai danni potenzialmente causabili da errate condotte sia dei professionisti che delle imprese, oltre che dai committenti.
In merito alla qualificazione degli operatori le NTC non sono lo strumento più appropriato per normare l'attività di formazione tecnica né dei professionisti né dei tecnici delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli.
La formazione è svolta:
− per i professionisti (progettisti e direttori dei lavori) dagli Ordini professionali;
− per i tecnici controllori dalle stesse Pubbliche Amministrazioni dai quali dipendono.
Ciò premesso visto che la sicurezza statica e sismica degli edifici e delle infrastrutture risulta fondamentale per la collettività occorre che coloro che se ne occupano siano necessariamente soggetti di elevata competenza, costantemente aggiornati dal punto di vista scientifico e professionale. Si ritiene pertanto indispensabile che l'obbligo della formazione permanente sia inserito all’interno della normativa generale, nel caso specifico nel DPR 380/2001, con eventuali rinvii anche ad altre norme specifiche di altri settori (normativa ordinistica e delle pubbliche amministrazioni).
Una particolare criticità si rileva nel campo delle imprese di costruzioni dove, specialmente in quelle più piccole, spesso manca la necessaria formazione, la capacità direttiva e tecnica. Infatti, ad oggi, il DPR 380/2001 non richiede un particolare livello di formazione o di capacità tecnica alle imprese esecutrici (fatta esclusione per gli appalti pubblici). Pertanto, anche in questo senso, si ritiene necessario che pure le imprese, di qualsiasi dimensione, debbano essere qualificate per operare in ambito strutturale, un settore che, nel mondo dell’edilizia, è fondamentale a garantire la sicurezza delle persone. Elementi specifici per l’aggiornamento delle NTC.
A distanza di quasi un decennio dalla obbligatorietà della loro applicazione, la conoscenza delle nuove norme (NTC) può ritenersi ragionevolmente acquisita dalla maggioranza degli operatori; pertanto nei prossimi aggiornamenti delle NTC, si potrebbe procedere:
▪ alla semplificazione del testo delle NTC separando le indicazioni prestazionali, certamente vincolanti, dalle indicazioni che costituiscono un modo, ma non l’unico, per garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste. Gli Eurocodici sono già impostati in questo modo;
▪ allo snellimento radicale del testo conservando in norma gli aspetti essenziali, rimandando a circolari e linee guida tutto il resto (per il cap. 8 costruzioni esistenti è già così).
Un altro aspetto, già discusso nel 2011 e poi rinviato è relativo al capitolo 7. Secondo molti non ha senso che esista un capitolo separato per le azioni sismiche, dato che la norma vale su tutto il territorio nazionale e le zone sismiche non hanno più alcuna rilevanza al fine di definire le azioni. Sarebbe più chiaro che le prestazioni richieste in presenza di azioni sismiche fossero contenute nel capitolo 3, se di carattere generale, e nei capitoli 4, 5, 6 e 8 se relative a particolari tipologie di costruzioni.
Il resto dovrebbe finire in circolari e linee guida.
Tutto ciò premesso si sottolinea la particolare importanza del coinvolgimento delle Regioni nel processo formativo e di revisione delle norme tecniche. Infatti sono le regioni gli enti ai quali il DPR 380/2001 delega l’attività di applicazione, vigilanza e controllo sulla progettazione e realizzazione delle costruzioni, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con funzioni di polizia giudiziaria (si ricorda che le violazioni delle norme tecniche hanno valenza penale in base all’art. 95 del DPR 380/2001).