Corte Costituzionale: con sentenza n. 114/2011 la Corte interviene sulla competenza regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di lavori pubblici

05/05/2011 - Con sentenza n. 114 del 7 aprile 2011, la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’articolo 4 comma 28, della legge regionale del Friuli-venezia Giulia n. 12 del 16/07/2010. In particolare la Corte specifica che, nella Regione Friuli-Venezia Giulia trova applicazione - secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - la specifica attribuzione statutaria circa la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse ragionale, non contemplando il novellato titolo V della parte seconda della Costituzione la materia “lavori pubblici”.



Ciò, tuttavia, non significa che - in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono sul territorio della Regione - la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La medesima disposizione statutaria contenuta nell’art. 4 sopra citato prevede, infatti, che la potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)», e non vi è dubbio che le disposizioni contenute nel Codice del contratti pubblici - per la parte in cui si correlano alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e, in particolare, all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - devono essere ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. In questa prospettiva, vengono in considerazione, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie. In tale ambito, la disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale. In secondo luogo, il legislatore regionale deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi sull’intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.


Sentenza Corte Costituzione n. 114 del 7 aprile 2011