CODICE APPALTI: ITER ACCELERATO PER IL CONTENZIOSO E MODIFICHE DELL'ACCORDO BONARIO

03/12/2009 - Il Consiglio dei Ministri di venerdì 27 novembre ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva comunitaria 2007/66 in materia di miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.



Il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per il parere anche se è veramente improbabile che il provvedimento sia approvato definitivamente entro la scadenza del 20 dicembre relativa all’obbligatorietà del recepimento della citata direttiva comunitaria.

Lo schema di decreto legislativo in 15 articoli introduce importanti modifiche alle attuali norme sui contenziosi negli appalti pubblici tra le quali quelle relative:

- al termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- alla forma, termini e destinatari della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
- a misure di incentivazione dell’accordo bonario;
- a disposizioni razionalizzatici dell’arbitrato;
- alla tutela processuale;
- alle disposizioni processuali in caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva;
- alla privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative.

Ovviamente tali modifiche, dopo la definitiva approvazione, comporteranno una ulteriore modifica dell’articolato del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) già ampiamente modificato ed integrato negli anni trascorsi.

Di seguito le novità relative alle misure di incentivazione dell’accordo bonario rilevabili all’interno dell’articolo 5 del provvedimento.

L’articolo 5 dà attuazione al criterio di delega finalizzato ad incentivare l’accordo bonario e con lo stesso vengono previste:
una riduzione dei costi del procedimento;

- una generalizzazione della sua obbligatorietà;
- un più rigoroso criterio di selezione della commissione o del mediatore unico chiamati a formulare la proposta di accordo bonario;
- la condanna alle spese nel successivo giudizio (arbitrale o ordinario), se la decisione è sostanzialmente conforme al contenuto della proposta di accordo bonario che era stata rifiutata.

In particolare vale la pena osservare come nel nuovo articolato per l’accordo bonario la figura del responsabile del procedimento sia sostituita con quella del “mediatore unico”. Nella Commissione da nominare per la proposta motivata di accordo bonario, due componenti sono scelti uno dal responsabile del procedimento ed uno dal soggetto che ha formulato le riserve mentre il terzo componente verrà scelto ora, sempre d’intesa tra le parti, ma fra magistrati amministrativi e contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero tra gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241, comma 5 del codice per la nomina a presidente del collegio arbitrale.


Schema dlgs