(Approvato dall'ASSEMBLEA in data 15 marzo 2005)
E’ costituito l’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale - ITACA, associazione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale in Roma. Essa è, altresì, dotata di sedi operative presso le Regioni e le Province autonome aderenti.
L’Associazione è organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di appalti pubblici.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e secondo il Regolamento di cui all’art. 27.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, nelle modalità indicate nel presente Statuto.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche degli appalti pubblici, anche al fine di assicurare un miglior raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e gli operatori nazionali del settore.
Gli scopi dell’Associazione sono, in particolare:
Lo sviluppo e la promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche, attraverso:
l’attività di monitoraggio, che consiste nella realizzazione di una rete telematica su base nazionale e regionale che consenta di acquisire in tempo reale le informazioni relative agli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti;
l’attività di informazione, che consiste nella diffusione agli operatori economici privati delle informazioni acquisite in tempo reale da tutte le stazioni appaltanti collegate alla rete telematica e nella edizione e diffusione di rapporti periodici sul mercato degli appalti pubblici delle singole realtà regionali e di tutte le Regioni e Province Autonome collegate;
l’attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.
La definizione e lo sviluppo di procedure qualificate per la gestione e/o l’affidamento di appalti e concessioni pubbliche, attraverso:
l’introduzione di sistemi qualità nelle procedure amministrative ispirati ai principi della normativa UNI EN ISO relative ai sistemi qualità, nelle diverse fasi degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi ed ex settori esclusi, attraverso la attestazione delle procedure o l’accreditamento di soggetti attestatori delle stesse;
l’attività di aggiornamento, che consiste nel perfezionamento culturale e nell’aggiornamento - sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico - degli operatori che operano nel settore degli appalti pubblici;
l’attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento necessarie alla realizzazione del presente scopo.
La promozione e la diffusione delle buone pratiche dei lavori, servizi e forniture pubbliche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale, attraverso:
la promozione di sistemi di certificazione per la sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la qualità ambientale ed energetica secondo le rispettive norme UNI, CEN ed ISO;
la promozione di attività e strumenti per la prevenzione degli infortuni e la regolarità contributiva del lavoro;
l’attività di aggiornamento ed informazione degli operatori sulle norme e gli indirizzi tecnici in materia;
l’attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornameno necessari alla realizzazione del presente scopo;
il potenziamento delle relazioni tra i soggetti aderenti, anche utilizzando idonei supporti tecnologici, al fine di promuovere il confronto, la valorizzazione e lo scambio delle rispettive esperienze;
realizzazione di progetti e/o servizi a supporto degli associati.
Promuovere le intese atte a favorire il raccordo tra lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli operatori del settore sulle attività indicate ai punti precedenti.
Predisporre pareri di carattere tecnico in materia relativi a documenti sottoposti all’approvazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Predisporre una relazione annuale di attività da trasmettere alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Per l’esercizio di tutte le attività associative ITACA, attraverso i propri organi e i gruppi di lavoro, intende rappresentare, concretamente, un riferimento per il confronto e lo scambio delle conoscenze e la condivisione dei progetti, che possano costituire ipotesi di sviluppo socio-economico e ambientale nel mercato degli appalti.
A tale scopo, ogni associato o soggetto esterno alla stessa Associazione che individui una proposta o un progetto coerente con gli scopi definiti dal presente Statuto, formula la proposta alla presidenza che, previa pre-istruttoria del Comitato Tecnico Scientifico, ritenendola meritevole di valutazione, la sottopone al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
L’Associazione fornirà i propri servizi agli associati ed ai soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione presterà i propri servizi:
1) attraverso le proprie strutture operative, e/o avvalendosi delle competenze e delle strutture dei soci fondatori;
2) attraverso il coordinamento di un’organizzazione federativa, con articolazione anche in sedi regionali, autonomamente organizzate in ordine alla prestazione dei servizi; i servizi saranno gestiti dalle singole Regioni e dalle Provincie autonome associate o da società da queste individuate, fermi restando gli standards ed i livelli qualitativi definiti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
L’Associazione potrà altresì affidare ad enti od a società, anche commerciali, l’esecuzione di operazioni ritenute utili per la migliore realizzazione degli scopi associativi come pure potrà acquisire la partecipazione, anche mediante l’acquisto di quote, in altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.
Le Regioni e le Province autonome, all’atto dell’adesione all’Associazione, comunicano le modalità di prestazione dei servizi offerti nel proprio ambito territoriale di competenza.
In particolare le Regioni e le Province autonome indicheranno se, per la gestione dei servizi, si avvarranno delle proprie strutture, delle strutture dell’Associazione o di società dalle stesse Regioni e Province autonome individuate, operanti nel proprio territorio, che saranno comunque tenute ad uniformarsi agli standards operativi definiti dall’Associazione.
Successive variazioni nelle modalità di prestazione dei servizi saranno tempestivamente comunicate da ogni Regione o Provincia autonoma all’Associazione.
Hanno titolo a partecipare all’Associazione:
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in qualità di soci fondatori.
Le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, gli enti pubblici, le loro associazioni o consorzi, gli organismi di diritto pubblico o privati che, per l’aggiudicazione di appalti pubblici, sono sottoposti alla normativa comunitaria e nazionale.
Le associazioni di tutela e/o rappresentanza delle imprese e dei lavoratori operanti nel campo degli appalti pubblici, sia nazionali che locali, nonché gli Organismi nazionali degli Ordini professionali, Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati che abbiano interesse alle attività della Associazione.
Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:
Socio fondatore: assumono la qualifica di socio fondatore tutte le Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, l’Unione delle Provincie Italiane e l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, che sottoscrivono l’atto costitutivo o che aderiscono in qualunque momento all’Associazione.
Socio ordinario: assumono la qualifica di socio ordinario i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione all’Associazione previsti nel presente articolo, valutati ai sensi dell’art. 8.
Socio onorario: assumono la qualifica di socio onorario le amministrazioni dello Stato o gli enti della pubblica amministrazione che, in considerazione della loro peculiare attività e competenza, possano offrire un apporto qualificato in termini di conoscenze tecnico - scientifiche ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualunque loro impegno di natura economica o patrimoniale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono ammesse di diritto a fare parte dell’Associazione, se ciò sia conforme alle finalità dei rispettivi statuti, assumendo la qualifica di socio fondatore.
I soggetti interessati a fare parte dell’Associazione presentano formale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, in cui viene dichiarata la conoscenza del presente Statuto e l’impegno all’osservanza dello stesso. Gli interessati devono inoltre fornire tutte le informazioni utili all’istruttoria della domanda stessa.
La domanda di ammissione a socio viene valutata dal Consiglio Direttivo, che si esprime in merito con apposita delibera.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi di rappresentanza secondo le competenze previste dal presente statuto.
Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto, nonché di ricevere le prestazioni di servizi offerti dall’Associazione.
Gli associati sono obbligati a:
versare le quote associative in relazione alla propria qualifica ed a quanto disposto dall’art. 11 del presente statuto;
rimborsare le eventuali spese sostenute dall’Associazione per prestazioni effettuate su richiesta degli associati stessi;
osservare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
fornire all’Associazione ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività in esse espletate, con particolare riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, al fine di realizzare la diffusione ed il reciproco scambio delle informazioni ad essi inerenti;
astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell’Associazione ovvero in concorrenza con l’Associazione stessa.
La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risultando dovuto il pagamento della quota associativa per l’anno successivo;
per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario;
per delibera di esclusione dell’assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per accertati gravi motivi di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale o violazione degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi dell’art. 9 dello statuto.
Le quote associative sono definite come segue:
Soci fondatori: alle Regioni e Province autonome che costituiscono o aderiscono all’Associazione spetta il versamento della quota di iniziale costituzione della stessa, stabilita nella somma di € 15.500,00, oltre al pagamento della quota associativa annuale di cui al punto d);
Socio ordinario: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell’art. 7, II° comma, n. 2, verseranno la quota associativa di ammissione, stabilita nell’importo di € 1.550,00, e la quota associativa annuale di cui al punto d);
Socio onorario: i soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell’art. 7, comma 2, non verseranno alcuna quota associativa;
Quota annuale ordinaria: tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; l’importo di tale quota verrà, di anno in anno, determinato con delibera del Consiglio Direttivo in relazione al concreto perseguimento dello scopo sociale.
Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di eventuali quote straordinarie in relazione a motivate necessità di sviluppo dell’Associazione stessa, come determinate dall’Assemblea ordinaria, che comunque non potrà superare il valore della quota di ammissione associativa.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
quote associative di cui all’art. 8 del presente statuto;
residuo attivo delle precedenti gestioni;
eventuali contributi versati da enti esterni;
eventuali contributi ordinari e straordinari, ivi compresi quelli relativi al rimborso delle spese per le prestazioni effettuate in favore dei soci nell’ambito dei fini statutari;
corrispettivo per la prestazione di servizi offerti direttamente dall’Associazione agli associati o a soggetti esterni.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote versate.
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Comitato Tecnico-Scientifico
I Revisori dei Conti.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Gli enti associati intervengono all’Assemblea in persona del legale rappresentante o tramite persona da questo delegata in forza dello statuto o di apposita delibera dell’organo competente. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all’Assemblea ad altri associati.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 maggio per l’approvazione del bilancio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno;
qualora almeno un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta al presidente, precisando gli argomenti da portare all’ordine del giorno. In tale caso, la riunione ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente mediante comunicazione con lettera raccomandata diretta a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di urgenza, in cui la comunicazione può effettuarsi via fax ovvero telegraficamente almeno dieci giorni prima.
L’Assemblea, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In ogni caso delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono a scrutinio palese, o nella diversa forma dalla stessa stabilita, salvo che per le votazioni per la nomina delle cariche associative.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
eleggere due Vicepresidenti su proposta dei soci fondatori, scelti nell’ambito dei componenti il Consiglio medesimo;
determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nell’ambito di quanto previsto dall’art. 19 primo comma;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
stabilire su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per il ritardato versamento;
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
deliberare l’esclusione degli associati.
deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio direttivo;
valutare l’ammissione dei soci di cui al punto 7 lettera c);
in sede straordinaria
deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
deliberare sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
approvare i regolamenti di erogazione delle prestazioni e dei servizi.
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sono deliberate dall’Assemblea ordinaria e sono esercitate dai nuovi amministratori.
Per la delibera di scioglimento anticipato dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 30 membri facenti parte dell’Associazione ed è composto da: un assessore nominato rispettivamente da ciascun socio fondatore e la restante parte dei componenti nominati dai soci ordinari ed onorari.
Del Consiglio Direttivo fa parte il Presidente, che lo presiede. designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con apposita deliberazione, nell’ambito delle categorie di associati di appartenenza, ai sensi del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima riunione utile dell’Assemblea ordinaria.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta.
I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o fax ricevuto almeno cinque giorni prima della data della riunione.
In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta.
In caso di impossibilità a partecipare, ciascun consigliere può farsi validamente rappresentare da persona, munita di apposita delega scritta, scelta nell’ambito dello stesso ente di appartenenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o dal consigliere più anziano presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Ai lavori del Consiglio Direttivo può essere invitato a partecipare il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico con diritto di voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo:
a) procede, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza negli stessi dei requisiti di ammissione;
b) delibera l’accettazione delle domande di ammissione all’Associazione;
c) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti o istituzioni pubbliche o private, od a società che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative, di adesione nonché straordinarie;
verifica l’attività del Comitato Tecnico–Scientifico;
delibera, anche su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, la costituzione di specifici comitati o gruppi di lavoro;
definisce, su parere del Comitato Tecnico-Scientifico, gli standards ed i livelli qualitativi dei servizi prestati dall’Associazione;
adotta tutti gli atti inerenti l’attività dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi sociali;
delibera in merito alla richiesta di patrocini, adesioni e sponsorizzazioni di convegni e corsi;
nomina fra i dipendenti il Segretario coordinatore;
delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e scelto tra i Presidenti o Assessori delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome.
Nelle eventuali more della designazione le funzioni di Presidente dell’Associazione sono svolte dal Vicepresidente più anziano.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e può rilasciare procura.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione da convocarsi entro 7 giorni.
Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti, agli altri componenti del Consiglio o al Segretario coordinatore, su conforme parere del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente dirige il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, le funzioni vengono esercitate da uno dei Vicepresidenti, su espressa indicazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.
Il Presidente permane in carica fino allo scadere del suo mandato.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico-Scientifico e il relativo coordinatore al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione delle attività della Associazione. Le attività scientifiche della Associazione vengono svolte attraverso comitati o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo che provvede alla nomina del responsabile e ne definisce gli obiettivi tematici e temporali. I responsabili dei comitati o dei gruppi di lavoro fanno parte del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione.
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati anche tra persone estranee all’Associazione, eletti per tre anni e rieleggibili dall’assemblea ordinaria, che designa fra questi il Presidente del Collegio stesso.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno precedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, secondo modalità previste dal presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi dall’Assemblea, che giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.