La proposta di legge incide sul potere di revoca dei ministri e sul superamento del bicameralismo perfetto nel rapporto fiduciario. Una formalizzazione giuridica del potere di revoca appare oggi necessaria nel caso in cui un ministro rifiuti di assecondare la richiesta di dimissioni rivoltagli dal Presidente del Consiglio, anche perché la prassi invalsa nella XIV legislatura presupponeva circostanze politiche difficili a realizzarsi, vale a dire un'amplissima maggioranza parlamentare, prodotta da una legge elettorale oggi abrogata, e una chiara leadership del Presidente del Consiglio, derivante dalla posizione egemonica del suo partito all'interno della coalizione. Le altre proposte di legge modificano disposizioni varie, quali la riduzione del numero dei Parlamentari, prevedendo che il numero dei deputati sia fissato in cinquecento unità e quello dei senatori in duecentocinquanta. Un altro articolo prevede che la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei casi specifici di disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale; di disegni di legge o norme concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento ed iniziano gli interventi (8/5).
Si aggiungono altre proposte di legge sull’argomento, che vengono illustrate e commentate (16/5).
Si conduce il dibattito sulla materia (17/5).
Prosegue il dibattito in sede di formazione di testo unificato (29/5).
Sono congiunte ulteriori proposte di legge sul tema (31/5).
Si annunciano i lavori per arrivare ad un testo unificato (7/6).
Si presenta e si discute il testo unificato (12/6).
E’ presentata una nuova versione di testo unificato, che prevede un Senato di 250 membri eletti su base regionale, che mantengono la carica di consigliere regionale (20/6).
Dopo discussione è adottato il testo base (21/6).
Si conduce la discussione sul testo base (27/6).
Prosegue l’esame del provvedimento (28/6).
Boschetto (FI) afferma che il ruolo non chiaro del Senato è il punto critico del ddl (4/7).
Prosegue il dibattito (5/7).
Si discute sugli emendamenti di modifica dell’art.117 della Costituzione (25/7).
E’ approvato l’emendamento 1.50 (26/7).
Si discute sugli emendamenti (30/7).
Si discute sugli emendamenti e si fissa un nuovo termine di presentazione degli emendamenti al 19/9 (31/7).
Sono presentati ulteriori emendamenti ed approvato l’emendamento 4.60 nuova formulazione(3/10).
Sono approvati gli emendamenti 1.60, 3.100 nuova formulazione (4/10).
Sono approvati gli emendamenti 5.100, 10.60 nuova formulazione, 11.60, 7.100 nuova formulazione (9/10).
Sono discussi altri emendamenti ed approvato 14.60, (10/10).
Sono approvati gli emendamenti 4.200 nuova formulazione, 6.200, 6.0100 nuova formulazione, 7.200, 8.0100, 11-bis100, 12.200 15.0200, 15.0201 nuova formulazione, 15.0203 nuova formulazione, 15.0204, 10.200, 10.0300, 15.080 nuova formulazione, 15.081 (11/10).
Si discute sul coordinamento degli articoli ed è approvato (17/10).
Assemblea - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge, integrato in commissione e si conduce la discussione sulle linee generali (22/10).
Si esaminano gli emendamenti all’articolo 1 (23/10).
Continua la discussione (24/10).
Si discute sui singoli articoli (6/11). Sono discussi gli emendamenti ed approvato il 2.250 nuova formulazione (8/11).
Sono approvati gli emendamenti 3.253, 3.252, 3.250, 3.119, 3.251 (13/11).
C 965 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO PER LA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI” Ranieri (Ulivo).
La proposta di legge vuole intervenire sulla difficoltà della procedura di ratifica dei trattati e successiva entrata in vigore in Italia. Essa tende a introdurre un meccanismo che dovrebbe consentire al Parlamento, da un lato, di essere costantemente aggiornato, su base annuale, sullo stato di conformità dell'ordinamento italiano rispetto agli obblighi internazionali già vigenti e sullo stato complessivo delle negoziazioni che porteranno alla formazione di futuri obblighi per il nostro Paese; dall'altro lato, di esaminare, tramite un unico disegno di legge, due volte l'anno, tutte le autorizzazioni alla ratifica di atti internazionali. La presentazione di un unico disegno di legge da parte del Governo ogni sei mesi dovrebbe permettere l'esame contestuale di più autorizzazioni alla ratifica in un unico momento.
Commissione Affari esteri prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento e si decide di acquisire il parere di esperti giuridici (14/11).
C 3062 “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007” Governo
Ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, il comma 1 prevede che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva. Un articolo 11-bis reca, in via generale, un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo. al Capo II ed esso contiene le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme: le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari predisposte per provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero per porre fine ad una procedura d'infrazione o per ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione di quelli generali di cui all'articolo 2. Tra le diverse disposizioni l'articolo 14 conferisce la delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. L'articolo 16 contiene la delega di un anno al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea, denominato FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade). L'articolo 18 delega il Governo a modificare la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento di misure di sostegno dello sviluppo rurale al fine di applicare i principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006. L'articolo 19, anch'esso introdotto durante l'esame in sede referente in Senato, sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/199511, ampliando la possibilità di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso la 14a Commissione del Senato, conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004191. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli «intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali». Fra i princìpi di delega da menzionare ricorda la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Commissione Politiche dell’Unione Europea terza lettura - Sedute 2007
E’ presentato in sede referente il disegno di legge approvato al Senato (23/10).
Si svolge il dibattito sulla comunitaria (24/10). Si conclude l’esame preliminare (25/10).
Sono esaminati gli emendamenti presentati (30/10).
Sono approvati gli emendamenti 1.2, 6.25, 7.1, 14.1, 21.1 nuova formulazione, 24.1, 25.1, 26.1, 28.2 (7/11).
Sono approvati gli emendamenti 6.13 nuova formulazione, 6.10, 6.17, 6.18 nuova formulazione (8/11).
Si discute su alcuni emendamenti (15/11).
C 3194 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L' EQUITÀ SOCIALE” Governo
Il Governo con il decreto-legge, ha anticipato alcune spese che riguardano impegni internazionali per la pace e aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni di euro, nonché FS e ANAS, per 1.250 milioni di euro, classificati nel DPEF rispettivamente come "impegni sottoscritti" e "prassi consolidate", sfruttando le maggiori disponibilità dell’anno in corso, che sono in parte destinate, per 800 milioni, alla riduzione dell’indebitamento dell’anno in corso, che migliora di un decimo di punto. Il decreto non si configura come collegato alla finanziaria, perché esplica i suoi effetti principalmente nell’anno in corso e non è richiamato nella nota di aggiornamento del DPEF come provvedimento collegato ma, sotto il profilo dei contenuti, contiene importanti misure di ridistribuzione sociale, per certi aspetti più incisive ed innovative della stessa legge finanziaria. In particolare le principali misure finanziarie che connotano il provvedimento possono essere raggruppate in interventi di carattere sociale per complessivi 2.920 milioni che comprendono il "pacchetto casa", le misure a favore degli incapienti, il finanziamento dei servizi socio educativi per l’infanzia; i finanziamenti al settore dei trasporti, finalizzati principalmente al miglioramento della qualità del servizio ferroviario e metropolitano, per complessivi 2.555 milioni e al settore della scuola per 432 milioni; nel ripristino dei contributi agli organismi internazionali per la pace e aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni di euro; nell’anticipazione di risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per 1.000 milioni, e nell’immancabile intervento di razionalizzazione nel settore dell’editoria. Tra le diverse misure per la sanità e i deficit regionali, i commi da 1 a 5-bis dell'articolo 5 prevedono ulteriori misure di controllo della spesa farmaceutica, fondate sulla determinazione di un tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale e la fissazione per ogni azienda farmaceutica di un budget di spesa, nonché la costituzione di un fondo per i farmaci innovativi e di un fondo di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno. L'articolo 41 poi autorizza una spesa di 100 milioni di euro per la costituzione, tramite l'Agenzia del demanio, di una società che persegua lo scopo di promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica per l'acquisto o il recupero di immobili ad uso abitativo, anche tramite l'utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. A questi interventi si aggiungono norme programmatiche, nonché di razionalizzazione e semplificazione tra cui si distinguono quelle di carattere ambientale, quelle relative agli enti territoriali, ai progetti di ricerca e disposizioni in materia di accertamento riscossione alla pubblica amministrazione. Queste disposizioni sono nel complesso positive anche se, in taluni casi, presentano elementi di criticità come quella sul commissariamento delle regioni inadempienti e quella relativa alle semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione dei rigassificatori.
Commissione Bilancio Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento già approvato in Senato(6/11).
Si procede con la discussione (7/11). Si conclude l’esame preliminare (8/11).
Sono discussi gli emendamenti (12/11).
Sono approvati gli emendamenti 26.75, 34.10, 33.8 (Nuova formulazione), 44.7 (Nuova formulazione) ed è dato mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (13/11).
Assemblea - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge e si avvia la discussione(14/11).
Continua la discussione sulle linee generali ed interviene il Governo (15/11).
C 2976 “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO” Governo ed altri
La proposta, composta da un solo articolo, reca una delega per l'adozione di un decreto legislativo di modifica della disciplina legislativa in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, di cui decreto legislativo n. 286 del 1998. Il termine finale è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'esercizio della delega non potrà avere luogo prima del gennaio 2008. Il provvedimento si muove dal principio di favorire l'ingresso di coloro i quali intendono lavorare in Italia attraverso l'iscrizione in liste di collocamento nei Paesi di origine; le rappresentanze diplomatiche riceveranno tali liste da enti e organismi nazionali o internazionali convenzionati con lo Stato italiano. L'aspirante lavoratore, che si iscrive negli elenchi predisposti in ogni singolo Stato, entra a far parte di una graduatoria unica presa in considerazione dal decreto flussi che sarà stabilito ogni tre anni anziché annualmente. Si prevede che il Governo possa ogni anno adeguare le quote in relazione «a necessità emergenti del mondo del lavoro». L'introduzione del Fondo nazionale rimpatri, unitamente ad una politica di incentivazione al rimpatrio spontaneo dimostra una ragionata volontà di un approccio concertativo tra Stato, associazioni datoriali e sindacali e stranieri interessati.
La competenza giurisdizionale sulle espulsioni viene rimessa al giudice ordinario in composizione monocratica e sottratta al giudice di pace, anche a sottolineare l'importanza che si vuole dare ai diritti soggettivi degli stranieri, che potrebbero subire un illegittimo ridimensionamento derivante da provvedimenti restrittivi delle liberà personali. L'ultimo aspetto è quindi rappresentato dal «superamento» della logica dei centri di permanenza temporanea.
Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (26/9).
Sono organizzati i lavori della commissione sull’argomento (17/10).
Si discute la proposta di testo unificato (23/10).
Prosegue la discussione (24/10).
Continua la discussione (25/10).
Sono aggiunte altri ddl all’esame e si prosegue il dibattito (30/10).
Si conclude l’esame preliminare del testo (31/10).
Dopo discussione la commissione adotta come testo base quello del Governo C 2976 (6/11).
C 1825 “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE TELEVISIVO NELLA FASE DI TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE” Governo.
Il provvedimento enuncia i suoi obiettivi, consistenti nel rispettare la scadenza stabilita in sede europea per il passaggio al digitale e nell'evitare, nel contempo, che sia automaticamente trasferito anche nel sistema televisivo digitale l'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Il disegno di legge prevede la assegnazione ad altri operatori delle frequenze ridondanti per più del 98 per cento e delle frequenze che si liberano con il trasferimento in digitale di una rete analogica per ciascuno dei principali operatori. L'articolo 1, differendo al 30 novembre 2012 il termine per la definitiva conversione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (cosiddetto switch off), attualmente previsto per il 31 dicembre 2008, si pone in linea con quanto stabilito a livello europeo dal Consiglio che, facendo propri gli auspici espressi dalla Commissione in una comunicazione, ha recentemente invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale entro il 2012. Il provvedimento incide sulla fase di transizione, individuando quali principi generali della relativa disciplina, una più equa distribuzione delle risorse economiche, la progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, la previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata da questi ultimi e il coordinamento e messa in comune delle risorse frequenziali.
Commissioni Cultura e Telecomunicazioni – prima lettura - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge (24/1).
Il relatore della Commissione Telecomunicazioni integra la relazione in occasione della presentazione del ddl C 2077 che si aggiunge (7/3).
Si avvia il dibattito (27/3).
Prosegue il dibattito sulle linee generali (29/3).
Continua il dibattito (17/4).
Prosegue il dibattito (23/4).
Prosegue il dibattito delle commissioni (2/5).
Prosegue il dibattito (3/5).
Durante il dibattito Lusetti (Ulivo) ricorda la procedura d’infrazione della Commissione sull’attuale legge sul sistema televisivo (8/5). Continua il dibattito (15/5).
Sono esaminati gli emendamenti (26/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.121, 1.126, (4/7).
Si discute sugli emendamenti (11/7).
Sono approvati gli emendamenti 2.159, 2,35, 2.162, 2.38 nuova formulazione, 2.239 nuova formulazione, 2.217 nuova formulazione, 2.230 nuova formulazione, 2.228 nuova formulazione, 2.240 (23/7).
Sono discussi ulteriori emendamenti (25/7).
Sono esaminati ulteriori emendamenti (26/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.9, 3.156, 3.157, 3.233 (31/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.231, 3.41 nuova formulazione, 3.44, 3.45, 3.236, 3.3, 3.14, 3.235, 3.1 nuova formulazione, 3.238, 3.147, 3.106, 3.16 nuova formulazione, 3.13, 3.101, 3.224 nuova formulazione, 3.107, 3.230 nuova formulazione, 3.0107, 3.0115, 3.016 nuova formulazione, 3.0116 (1/8).
Si discute sugli emendamenti all’articolo 4 (11/9).
E’ approvato l’emendamento 4.101 nuova formulazione e discussi gli emendamenti agli articoli 5 e 6 (20/9).
Sono approvati gli emendamenti 5.106 e 5.01 (3/10).
Sono approvati gli emendamenti 6.121, 6.149, 6.506, 6.501, 6.504, 6.500, 6.167, 6.1, 6.160, 6.122, 6.800, 6.505, 5.1 e il testo modificato è inviato alle commissioni per il parere (9/10).
Pervenuti i pareri delle altre commissione, si decide di approfondirli in comitato ristretto (14/11).
Sono approvati gli emendamenti 1.600, 2.600, 4.600, 5.600, 7.600, 8.600, 11.600 e le commissioni conferiscono mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea (15/11).
C 3199 “DECRETO LEGGE 180/07: DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” Governo.
L'articolo 1 del decreto-legge, presente per la conversione, differisce al 31 marzo 2008 il termine già fissato al 30 ottobre 2007 dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Tale differimento è dovuto al fatto che «a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti» per il rilascio della prescritta autorizzazione, e ciò «nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende»: la proroga in esame, dunque, consentirebbe di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all'AIA sono soggetti migliaia di impianti in Italia) e, di conseguenza, le successive eventuali richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti.
Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento ed inizia la discussione (3/10).
Il sottosegretario Piatti consegna documentazione relativa all’AIA e ricorda che la commissione per la VIA è stata appena reintegrata nelle funzioni. Si conclude la discussione sulle linee generali (14/11).
Sono approvati gli emendamenti 1.5, 1.6 (Nuova formulazione), 2.1, 2.01 e il testo modificato è inviato per commenti alle altre commissioni (15/11).
C 867 “RIFORMA DELLE PROFESSIONI” Siliquini ed altri
Le proposte di legge in esame sono dirette ad individuare i principi relativi ad una complessiva riforma del sistema delle professioni intellettuali, in conformità alle previsioni costituzionali e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. Il quadro normativo comunitario è stato innovato recentemente con la direttiva 2005/36/CE, che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Tutte le proposte di legge in esame individuano nei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario un parametro di riferimento, cui si conforma la nuova disciplina delle professioni intellettuali. L'Unione europea richiede più circolazione e libertà nei mercati dei servizi professionali, nel rispetto della qualità. Dai ddl si ricava una specifica definizione di professione intellettuale, come attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale. In linea generale, si sancisce il principio del libero accesso, prevedendo, quali criteri fondanti della professione, l'autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista e in seguito a ciò non si può predeterminare numericamente i posti in occasione dell'esame di Stato e di fondare tale esame su un tirocinio effettivamente svolto. Le condizioni ed i presupposti per l'esercizio delle professioni di interesse pubblico, per le quali è previsto il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in un albo, sono disciplinate con decreti legislativi.
Commissioni Giustizia e Attività produttive prima lettura - Sedute: 2006
E' presentato il provvedimento (28/11).
Terminata l’indagine conoscitiva sull’argomento, le commissioni decidono di seguitare i lavori in comitato ristretto (31/7).
E’ presentata una proposta di testo unificato (7/11).
C 25 “REATI CONTRO L'AMBIENTE” Realacci (Ulivo) ed altri
I provvedimenti abbinati intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale. Le proposte di legge presentano alcuni aspetti comuni: si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale e prevedono il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa, ciò anche al fine di evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni. La proposta di legge C. 25 introduce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento ambientale». Si tratta di un reato di pericolo consistente nell'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Sono anche previste circostanti aggravanti.
Commissione Giustizia prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento (16/5).
E’ abbinata un’ulteriore proposta di legge sulla materia (30/5).
E’ congiunta la proposta di legge del Governo C 2692 la cui filosofia è di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività (13/6).
Prosegue l’istruttoria (4/7).
Interviene il ministro Pecoraio Scanio (10/7).
Si discute sul ddl del Governo 2692 (9/10). Il ddl 2692 è testo base (10/10).
Sono approvati gli emendamenti 3.1, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.104, 1.108, 1.111, 1.113 e 1.114 (17/10). E’ costituito un comitato ristretto per decidere se circoscrivere l'oggetto del provvedimento alle sole fattispecie di reato oggi non disciplinate, elaborando quindi un testo volto ad integrare la normativa vigente (18/10).
Sono approvati gli emendamenti 1.215, 1.209, 1.220 (8/11).
C 34 “MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990, IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI TOSSICODIPENDENZA” Boato (Ulivo) ed altri
I vari ddl esaminati congiuntamente sono, tra l’altro, diretti ad abrogare gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005 e ad apportare modifiche al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana. Si introduce, poi, una nuova fattispecie penale consiste nella coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio; controllo dei cicli di produzione e delle materie prime, custodia, distribuzione, import-export ed organizzazione del transito delle sostanze medicinali incluse nella tabella II (cannabis e suoi derivati), in violazione del regime speciale di autorizzazione di cui al nuovo articolo 17-bis del Testo unico. La proposta di legge C 34 introduce, in particolare, una nuova formulazione dell'articolo 72, in forza della quale l'uso, o la detenzione al solo fine dell'uso, di sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle di cui all'articolo 13 del Testo unico (nella formulazione proposta dall'articolo 1 della proposta di legge) non costituisce né illecito penale né illecito amministrativo (comma 1). La proposta di legge conferma poi l'attuale formulazione del comma 2, relativo all'uso terapeutico. Sono poi aumentate le sanzioni per gravi ipotesi di potenzialità lesiva degli stupefacenti.
Commissioni Giustizia e Sanità Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl (25/10).
Dopo discussione sulla opportunità di abbinare altri ddl, le commissioni decidono di rinviare la discussione a dopo aver deciso sulla questione (14/11).
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (ISFOL), DI ITALIA LAVORO S.P.A E DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (IISM).
Secondo la relazione illustrativa, le nuove competenze ministeriali e la natura e la specializzazione degli enti di diritto pubblico ISFOL e Istituto italiano di medicina sociale e di Italia Lavoro S.p.A. rendono razionale la ripartizione della vigilanza da parte dell'autorità amministrativa nel senso di attribuirla al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'ISFOL e per Italia Lavoro S.p.A. e al Ministero della solidarietà sociale per l'Istituto italiano di medicina sociale.
L'articolo 2 demanda al Ministero della solidarietà sociale l'esercizio, in via esclusiva, della vigilanza sull'Istituto italiano di medicina sociale, che assume, tra l'altro, la nuova denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), ferme restando le fonti di finanziamento dell'Istituto stesso (comma 1).
Il comma 2 stabilisce, altresì, che, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, è approvato lo statuto dell'Istituto per gli affari sociali. Al citato statuto, adottato su proposta del Commissario straordinario dell'Istituto italiano di medicina sociale, è rimesso l'adeguamento al nuovo assetto di competenze. Lo statuto attribuisce all'IIMS autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. L'Istituto, autonomamente o su indicazione dei Ministeri vigilanti: compie ricerche sui fenomeni sociali di particolare rilevanza per quanto attiene al settore socio-sanitario, nonché indagini e studi sulla prevenzione delle malattie sociali e della salute e sicurezza sul lavoro; presta consulenza tecnico-scientifica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente si tratta di tre distinti dicasteri); collabora con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con altri enti ed istituzioni pubblici, con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, con le università e con altre istituzioni scientifiche e associazioni pubbliche e private, su temi concernenti i propri compiti istituzionali; promuove il trasferimento delle conoscenze anche attraverso l'organizzazione di congressi sui principali problemi di medicina sociale e mediante la realizzazione di strumenti divulgativi di interesse sociale, svolge e promuove la formazione anche attraverso il conferimento di borse di studio, mette a disposizione degli studiosi le proprie attrezzature tecniche e i risultati delle sue esperienze; favorisce la produzione scientifica in campo medico sociale con proprie pubblicazioni, sia a carattere monografico che periodico; istituisce banche dati di interesse nazionale e provvede all'elaborazione di dati statistici a carattere demografico, sanitario e sociale; promuove, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione, oltre che con i Ministeri vigilanti, anche con istituzioni scientifiche europee ed extra europee.
Commissioni Lavoro e Sanità Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento (31/10).
Dopo discussione è approvato il parere favorevole con osservazioni (7/11).
C 3193 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO RECANTE LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DEI BREVETTI EUROPEI, FATTO A MONACO IL 29 NOVEMBRE 2000” GOVERNO
La Convenzione sul brevetto europeo, nel nuovo testo risultante dal Trattato di revisione in esame, sottoscritto al termine della Conferenza diplomatica che ha avuto luogo a Monaco di Baviera dal 20 al 29 novembre 2000, introduce modifiche di ampio rilievo alla Convenzione base firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 con l'obiettivo di modernizzare la stessa e assicurare la sua adattabilità, nel lungo periodo, ai mutamenti delle condizioni politiche, economiche e giuridiche.
Con il nuovo Trattato, la Convenzione di Monaco è stata tra l'altro adattata al Trattato TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato agli atti dei negoziati dell'Uruguay Round del 1994, ratificati con la legge n. 747 del 1994, e recepito nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 198 del 1996) ed al Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000 (PLT 2000) ed al tempo stesso è stata resa più flessibile attraverso il trasferimento di alcune norme di dettaglio dal testo della Convenzione al regolamento.
Un’importante novità introdotta dal Trattato è quella relativa alla istituzionalizzazione della Conferenza intergovernativa. L’articolo 4-bis (introdotto ex novo dal Trattato) prevede che una Conferenza dei Ministri degli Stati membri competenti in materia di brevetti dovrà tenersi almeno ogni cinque anni per discutere di argomenti concernenti l’Organizzazione europea dei brevetti ed il sistema europeo dei brevetti. Tale Conferenza intergovernativa non costituisce peraltro un nuovo organo dell’Organizzazione europea dei brevetti. Il Trattato ha poi introdotto tutta una serie di norme di natura tecnica finalizzate, in alcuni casi, a conferire un supporto giuridico a prassi già consolidate (in particolare il sistema cosiddetto "BEST", in tema di esame delle domande di brevetto), in altri, a migliorare il sistema brevettuale, adattandolo alle esigenze emerse nel corso degli anni (ad esempio, la previsione di una procedura di revisione delle decisioni prese dalle Camere di ricorso per una casistica assai ristretta).
Commissione Affari esteri prima lettura - Sedute 2007
Il ddl è presentato e si conclude l’esame preliminare (8/11).
La commissione delibera di riferire favorevolmente in Assemblea (14/11).
S 1817 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO ( LEGGE FINANZIARIA 2008 )
Diversi i settori toccati dalla norma, iniziando dall'articolo 1, che determina, per il 2008, in 34 miliardi di euro il saldo netto da finanziare ed in 245 miliardi di euro il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Eventuali maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni, andranno alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto. C’è la riforma dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che vanno nel senso di assicurare una complessiva semplificazione e riduzione del peso delle imposte e, conseguentemente, di favorire la competitività del sistema imprenditoriale. Altra nuova misura tributaria un regime fiscale ad hoc per le imprese minime e marginali, nonché altre misure in favore delle imprese, fra cui il rafforzamento del credito d'imposta per la ricerca e la ridefinizione del Fondo per la finanza d'impresa. Tra l’altro è previsto l'incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il riordino del sistema degli incentivi fiscali per le imprese operanti in tali territori, nonché la modifica della disciplina riguardante le zone franche urbane. Nel quadro degli interventi di politica industriale misure per il sostegno di alcuni comparti industriali e produttivi ad alto contenuto innovativo e tecnologico, rimasti privi di risorse finanziarie adeguate e non più in grado di far fronte agli impegni sullo scenario internazionale. Fra le misure caratterizzanti la manovra per il 2008, si ha il miglioramento della sicurezza del sistema dei trasporti nazionali e locali, nel quadro di una rinnovata attenzione nei confronti delle modalità con un minore impatto ambientale e l'istituzione del Fondo per la mobilità locale, destinato al miglioramento del trasporto pubblico. Le politiche per la casa vedono alcune misure quali la riduzione del carico fiscale riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni di residenza dei proprietari, sulla concessione di agevolazioni fiscali per le locazioni degli immobili, sull'introduzione di deduzioni IRPEF sulla prima casa, sul rilancio delle politiche abitative per i ceti sociali meno abbienti e le giovani coppie, sulla conferma delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici, nonché sulla proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Relativamente alla riduzione dei costi della politica lo specifico il blocco dell'adeguamento retributivo delle indennità parlamentari, la riduzione, pari al 20 per cento, dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di Governo, la ridefinizione, in senso restrittivo, dei requisiti per l'istituzione delle comunità montane, la soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali, la riduzione dei componenti degli organi delle società pubbliche, il divieto per amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché l'individuazione di limiti alle retribuzioni dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. Le autonomie territoriali hanno modifiche al Patto di stabilità degli enti locali, adottate in seguito a specifici accordi con comuni e province, al fine di introdurre meccanismi volti ad azzerare il concorso alla manovra degli enti che vantano un saldo medio positivo, in termini di cassa, riferito al periodo 2003-2005, ed a ridurre il concorso degli enti che nel medesimo periodo abbiano avuto entrate eccezionali derivanti da alienazioni immobiliari. In materia sanitaria si nota la norma volta a stanziare un importo pari a 9.100 milioni di euro per l'estinzione di debiti contratti dalle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per finanziare i deficit sanitari, sulla base di quanto previsto nei Piani regionali di rientro, nonché delle disposizioni finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo della spesa del settore farmaceutico. In materia ambientale si ha lo stanziamento teso all'adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonchè le risorse destinate alla riforestazione di aree incolte e per la realizzazione di parchi nei comuni a maggiore crisi ambientale.
Commissione Bilancio Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl ed inizia la discussione(16/10).
Continua la discussione (17/10).
Sono illustrati gli emendamenti (23/10).
E’ approvato l’emendamento 1.3 testo 2 (24/10).
Sono approvati gli emendamenti 2.33 testo 2, 2.120 testo 2, 3.111 testo 2 (26/10).
Sono approvati gli emendamenti 4.6, 4.9, 4.126, 5.42, 5.68, 7.0.6 (29/10).
Sono approvati gli emendamenti 12.1 testo 3, 12.9 testo 2, 8.0.4 testo 3, 28.1 testo 2, 29.0.9 testo 2, 29.0.28 testo 2, (30/10).
Sono approvati gli emendamenti 30.9, 30.0.1, 30.0.2 testo 2, 30.0.12 testo 2, 33.1, 34.1, 34.10 testo 2, 34.16 testo 2, 36.2, 36.16, 36.17, 36.19 testo 2, 36.20 testo 2, 40.1 modificato, 40.26, 40.27, 40.29, 40.0.5 (31/10). Sono approvati gli emendamenti 41.1, 42.1, 43.0.1, 43.0.4, 44.1, 44.9 testo 2, 45.9, 46.6 testo 2, 47.0.2 testo 2, 48.0.2 testo 2, 49.0.1 testo 2, 49.0.2 testo 2, 49.0.7 testo 2, 50.14 testo 2, 54.0.1, 55.0.19, 55.0.21, 61.0.2 testo 2, 67.1 testo 2, 69.0.3 testo 2, 70.4, 70.10, 71.9, 74.3 modificato, 74.0.1 (testo 2), 75.1, 79.0.1 testo 2, 82.9, 82.13, 85.2 modificato, 86.5, 86.0.1 testo 2, 77.0. 2 testo 3, 92.10 testo 2, 93.13, 93.31 testo 2, 93.32 testo 3, 96.1000, 2.78, 3.42 testo 2, 3.2000 testo 2, 2.12 testo 2, 3.1000 testo 2, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 3), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), 5.116 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 7.0.3 testo 2, 7.0.7 testo 3, 10.16 testo 3, 10.0.5, 13.4 testo 3, 15.1 testo 2, 22.10 testo 2, 23.0.4 nuova formulazione, 26.0.2 testo 2, 29.0.24 testo 2, 29.2 testo 3, 29.0.4 testo 5, 21.0.4 testo 2, 32.0.4 testo 2, 34.17, 35.5 testo 2, 35.0.2, 35.0.7, 46.9, 96 tab a3 e la commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (1/11).
Assemblea - Sedute 2007
Presentazione del ddl e conduzione della discussione generale (5/11).
Si conduce la discussione sulle linee generali (6/11).
Sono votati gli emendamenti (7/11).
Sono approvati gli emendamenti 3.802 testo2, 4.0.9 testo2, 5.48 testo2, 5.79 testo4, 7.5 testo2, 7-ter.802 (testo 3), 7-ter.900 (8/11)..750, 14.980, 14.800, 21-bis.100 (9/11).
Sono approvati gli emendamenti 25.600 testo2, 36.7, 43.0.4a testo3 (12/11).
Sono approvati gli emendamenti 49.bis.500, 52.4, 53.0.11 testo 3, 54.0.12 testo 2, 68.2 testo2, 70.3 testo 2, 70.750, 82.5, 82.14, 86.100 testo 2, fino al 90 (13/11). Sono approvati gli emendamenti 92.700, 93.10 testo 3 e gli articoli fino a 93 (14/11).
Sono approvati gli emendamenti 93.22, 93.0.2 testo 2, 4.0.500, 5.130 testo 2, 18.0.800 testo 2, 46.0.800 modificato, 47.2 testo 2, 53.0.200 testo 3, 91.850 testo 2, 91.700 ed approvato l’intero testo che passa alla Camera (15/11).
Commissione Bilancio Prima lettura - Sedute 2007
L'Assemblea ha rinviato in Commissione per un riesame gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96 del disegno di legge in titolo connessi all'abolizione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed alle relative coperture finanziarie, anche in considerazione della presentazione di un allegato conoscitivo, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante gli effetti degli emendamenti accolti dalla Commissione bilancio ed ora all'esame dell'Assemblea, nel testo degli articoli prima indicati (7/11).
S 1872 “ CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° NOVEMBRE 2007, N. 181, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE PER ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA” GOVERNO
Il decreto-legge riguarda strettamente il trattamento dei cittadini comunitari e tiene conto delle complessità connesse all’allargamento dell’Unione e all’assenza di una "Costituzione europea" e di più forti istituzioni comuni. Sono previste motivazioni per cui saranno allontanati dal territorio nazionale cittadini stranieri non congruenti con la normativa italiana.
Commissione Affari costituzionali Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl (8/11).
Inizia la discussione sulle linee generali (13/11).
Prosegue la discussione (15/11).
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'EDILIZIA A CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2007
Il decreto attua la ripartizione del Fondo per l'edilizia a canone speciale, istituito con la legge n. 350 del 2003. In particolare, tale Fondo - che prevede uno stanziamento complessivo pari a 9.921.000,00 euro - è istituito per la copertura degli incentivi fiscali per le imprese di costruzione che mettono sul mercato degli affitti immobili a prezzi calmierati, destinati a famiglie disagiate. Il decreto è il primo atto di ripartizione del Fondo dato che per il triennio 2004-2006 le risorse previste non sono state assegnate.
Commissione Ambiente Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento e la commissione approva il parere favorevole del relatore raccomandando di aumentare la dotazione futura del Fondo (7/11)