NEWSLETTER DEI LAVORI PARLAMENTARI

N° 32 - 11/10/2007 – 29/10/2007


CAMERA DEI DEPUTATI

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C 553 “MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTI FORMA DEL GOVERNO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL PARLAMENTO NONCHE’ LIMITI DI ETA’ PER L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO” cost. Scotto (Sin.Dem.)

La proposta di legge incide sul potere di revoca dei ministri e sul superamento del bicameralismo perfetto nel rapporto fiduciario. Una formalizzazione giuridica del potere di revoca appare oggi necessaria nel caso in cui un ministro rifiuti di assecondare la richiesta di dimissioni rivoltagli dal Presidente del Consiglio, anche perché la prassi invalsa nella XIV legislatura presupponeva circostanze politiche difficili a realizzarsi, vale a dire un'amplissima maggioranza parlamentare, prodotta da una legge elettorale oggi abrogata, e una chiara leadership del Presidente del Consiglio, derivante dalla posizione egemonica del suo partito all'interno della coalizione. Le altre proposte di legge modificano disposizioni varie, quali la riduzione del numero dei Parlamentari, prevedendo che il numero dei deputati sia fissato in cinquecento unità e quello dei senatori in duecentocinquanta. Un altro articolo prevede che la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei casi specifici di disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale; di disegni di legge o norme concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117.

A che punto siamo

Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il provvedimento ed iniziano gli interventi (8/5).
Si aggiungono altre proposte di legge sull’argomento, che vengono illustrate e commentate (16/5).
Si conduce il dibattito sulla materia (17/5).
Prosegue il dibattito in sede di formazione di testo unificato (29/5).
Sono congiunte ulteriori proposte di legge sul tema (31/5).
Si annunciano i lavori per arrivare ad un testo unificato (7/6).
Si presenta e si discute il testo unificato (12/6).
E’ presentata una nuova versione di testo unificato, che prevede un Senato di 250 membri eletti su base regionale, che mantengono la carica di consigliere regionale (20/6).
Dopo discussione è adottato il testo base (21/6). Si conduce la discussione sul testo base (27/6).
Prosegue l’esame del provvedimento (28/6).
Boschetto (FI) afferma che il ruolo non chiaro del Senato è il punto critico del ddl (4/7).
Prosegue il dibattito (5/7).
Si discute sugli emendamenti di modifica dell’art.117 della Costituzione (25/7).
E’ approvato l’emendamento 1.50 (26/7). Si discute sugli emendamenti (30/7).
Si discute sugli emendamenti e si fissa un nuovo termine di presentazione degli emendamenti al 19/9 (31/7).
Sono presentati ulteriori emendamenti ed approvato l’emendamento 4.60 nuova formulazione(3/10).
Sono approvati gli emendamenti 1.60, 3.100 nuova formulazione (4/10).
Sono approvati gli emendamenti 5.100, 10.60 nuova formulazione, 11.60, 7.100 nuova formulazione (9/10).
Sono discussi altri emendamenti ed approvato 14.60, (10/10).
Sono approvati gli emendamenti 4.200 nuova formulazione, 6.200, 6.0100 nuova formulazione, 7.200, 8.0100, 11-bis100, 12.200 15.0200, 15.0201 nuova formulazione, 15.0203 nuova formulazione, 15.0204, 10.200, 10.0300, 15.080 nuova formulazione, 15.081 (11/10). Si discute sul coordinamento degli articoli ed è approvato (17/10).

Assemblea - Sedute 2007

Il relatore presenta il disegno di legge, integrato in commissione e si conduce la discussione sulle linee generali (22/109).
Si esaminano gli emendamenti all’articolo 1 (23/10).
Continua la discussione (24/10).


C 2161 “MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

Governo ed altri

Il provvedimento reca un complesso di misure finalizzate a garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e a ridurre i costi burocratici per i cittadini e per l'insieme degli operatori economici, attraverso la semplificazione e l'accelerazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. Il provvedimento introduce, inoltre, interventi di modernizzazione di funzioni e di procedure, al fine di imprimere una maggiore flessibilità all'azione amministrativa, limitando l'intervento pubblico soltanto ai casi in cui risulti strettamente indispensabile. Anche a questo fine, il provvedimento estende ai gestori di servizi pubblici alcune disposizioni poste a presidio della trasparenza e a tutela del privato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che la sfera di interessi coperta dall'attività di tali gestori, del resto subentrati all'amministrazione pubblica, sia di tale rilevanza e ampiezza che i rapporti con l'utenza non possano non essere fondati su garanzie altrettanto intense di quelle assicurate nell'ambito del procedimento amministrativo. L'articolo 1 modifica varie disposizioni della legge n. 241 del 1990 e la lettera b) introduce due nuovi articoli nella legge n. 241 del 1990: il primo pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante; il secondo obbliga le pubbliche amministrazioni ad elencare la documentazione richiesta a corredo di ciascuna istanza, nonché i casi in cui operano il silenzio-assenso e la dichiarazione di inizio di attività, e a predisporre i relativi moduli e formulari.

A che punto siamo

Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento (8/3).
Sono abbinate altri due ddl sul tema il C 590 e C 2080 che saranno discusse insieme alle altre. Propongono una il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione e l’altro un'Autorità indipendente per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche (15/3).
Il testo del Governo C 2161 è adottato come testo base (3/4).
Sono approvati gli emendamenti 1.10 num. 1 e 2, 1.12 (17/5).
Sono approvati gli emendamenti 1.16 nuova formulazione, 1.50, 1.51, 1.3, 1.22, 1.7 nuova formulazione, 1.5 nuova formulazione, 1.20, 1.52, 1.01, 3.2, 6.3 nuova formulazione, 6.50, 6.1, 7.2 nuova formulazione, 8.1, 8.2, 8.3, 10.10 (29/5).
Sono approvati gli emendamenti 6.60, 17.1, 17.02 (31/5).
Sono approvati gli emendamenti 9.02 modificato e 1.050. Il testo sarà inviato alle altre commissioni per il parere (5/6).
Sono discussi alcuni pareri delle altre commissioni (13/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 2.400, 3.400, 5.400, 8.400, 9.400, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403, 12.400, 16.400, 16.401, 16.402, 18.400, 18.401, 1.500, 9.500, 10.500, 10.501, 11.500, 20.500, 20.501 ed è dato mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (14/6).

Assemblea - Sedute 2007

Il relatore presenta il disegno di legge, integrato in commissione. Si conduce la discussione sulle linee generali (18/6). Sono discussi gli emendamenti (10/10). Sono approvati gli emendamenti 1.103, 1.100, 1.101, 1.102 modificato, 2.101, 2.100, 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 8.72, 8.101, 8.71, 14.100, 18.100 (16/10). Sono approvati gli emendamenti 1.74, 2.031, 7.100, 7.77, 9.100, 9.101, 9.72, 9.73, 9.102, 10.0100 nuova formulazione (17/10). Sono approvati gli emendamenti 11.101, 11.100, 12.73, 12.100, 17.100, 17.71, 18.023, 18.070 modificato (18/10). E’approvato il ddl che va al Senato(24/10).


C 3062 “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007” Governo

Ai fini di un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria, il comma 1 prevede che il termine per l'esercizio della delega debba, di norma, coincidere con la scadenza del termine di recepimento della direttiva.Un articolo 11-bis reca, in via generale, un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo. al Capo II ed esso contiene le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme: le prime sono quelle di diretta esecuzione degli obblighi comunitari predisposte per provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero per porre fine ad una procedura d'infrazione o per ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione di quelli generali di cui all'articolo 2. Tra le diverse disposizioni l'articolo 14 conferisce la delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. L'articolo 16 contiene la delega di un anno al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea, denominato FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade). L'articolo 18 delega il Governo a modificare la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento di misure di sostegno dello sviluppo rurale al fine di applicare i principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006. L'articolo 19, anch'esso introdotto durante l'esame in sede referente in Senato, sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/199511, ampliando la possibilità di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso la 14a Commissione del Senato, conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004191. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli «intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali». Fra i princìpi di delega da menzionare ricorda la possibilità per l'autorità italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

A che punto siamo

Commissione Politiche dell’Unione Europea terza lettura - Sedute 2007

E’ presentato il disegno di legge approvato al Senato (23/10).
Si svolge il dibattito sulla comunitaria (24/10).
Si conclude l’esame preliminare (25/10).


C 2976 “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO”

Governo ed altri

La proposta, composta da un solo articolo, reca una delega per l'adozione di un decreto legislativo di modifica della disciplina legislativa in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, di cui decreto legislativo n. 286 del 1998. Il termine finale è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'esercizio della delega non potrà avere luogo prima del gennaio 2008. Il provvedimento si muove dal principio di favorire l'ingresso di coloro i quali intendono lavorare in Italia attraverso l'iscrizione in liste di collocamento nei Paesi di origine; le rappresentanze diplomatiche riceveranno tali liste da enti e organismi nazionali o internazionali convenzionati con lo Stato italiano. L'aspirante lavoratore, che si iscrive negli elenchi predisposti in ogni singolo Stato, entra a far parte di una graduatoria unica presa in considerazione dal decreto flussi che sarà stabilito ogni tre anni anziché annualmente. Si prevede che il Governo possa ogni anno adeguare le quote in relazione «a necessità emergenti del mondo del lavoro». L'introduzione del Fondo nazionale rimpatri, unitamente ad una politica di incentivazione al rimpatrio spontaneo dimostra una ragionata volontà di un approccio concertativo tra Stato, associazioni datoriali e sindacali e stranieri interessati.

La competenza giurisdizionale sulle espulsioni viene rimessa al giudice ordinario in composizione monocratica e sottratta al giudice di pace, anche a sottolineare l'importanza che si vuole dare ai diritti soggettivi degli stranieri, che potrebbero subire un illegittimo ridimensionamento derivante da provvedimenti restrittivi delle liberà personali. L'ultimo aspetto è quindi rappresentato dal «superamento» della logica dei centri di permanenza temporanea.

A che punto siamo

Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento (26/9).
Sono organizzati i lavori della commissione sull’argomento (17/10).
Si discute la proposta di testo unificato (23/10).
Prosegue la discussione (24/10).
Continua la discussione (25/10).


C 2211 “DISPOSIZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI NUCLEARI” Urso (A.N.)

Il provvedimento che è finalizzato ad affrontare il problema della dipendenza energetica italiana attraverso l'elaborazione di un Piano energetico nazionale che, attraverso la riconsiderazione della possibilità di produrre energia nucleare in Italia, miri in prospettiva a ridurre tale dipendenza da rifornimenti di materie prime dall'estero almeno sotto la soglia del 50 per cento, per favorire e incentivare l'uso e la produzione razionale dell'energia e delle materie prime energetiche.
Per produzione razionale di energia si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità e alla sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento.
A tal fine, si propone di realizzare, tenendo conto dei rischi scientificamente segnalati, azioni dirette a promuovere:
il risparmio energetico;
l'uso appropriato delle fonti di energia;
il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia;
l'uso e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
la sostituzione delle materie prime energetiche di importazione;
il ricorso all'energia nucleare.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome contribuiscano alla produzione energetica nazionale per una quota minima del 20 per cento del fabbisogno nazionale, con esclusione dell'energia nucleare (comma 1).
Alla distribuzione delle quote produttive di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma si provvede mediante accordo da stipulare in sede di Conferenza unificata (comma 2).
Il raggiungimento degli obiettivi regionali è assicurato attraverso la predisposizione di Piani energetici regionali, da adottare, sentito il Consiglio delle autonomie locali, in conformità al Piano energetico nazionale (comma 3).
Per quel che riguarda la consultazione del Consiglio delle autonomie locali, rileva che al momento tale organismo non è presente in tutte le regioni, quindi occorrerebbe predisporre una soluzione tecnica diversa. La disposizione prevede i seguenti oneri:
1. 2 milioni di euro annui, per gli anni 2007-2009, a favore, rispettivamente dell'APAT e del Ministero dello sviluppo economico (gli altri enti interessati provvedono, invece, con le risorse assegnate a legislazione vigente);
2. 18 milioni di euro per l'anno 2009 per compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla prevista esenzione dall'ICI e dalla TARSU per i soggetti residenti nei territori ospitanti impianti di produzione di energia nucleare; a decorrere dal 2010 si provvede, invece, mediante quantificazione nella tabella C della legge finanziaria;
3. 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per far fronte agli altri oneri previsti dalla legge; a decorrere dal 2010 si provvede, invece, mediante quantificazione nella tabella C della legge finanziaria.

A che punto siamo

Commissione Attività produttive prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento (3/10).
Si discute sulle linee generali (10/10).
Continua la discussione (17/10).


C. 1985 C. 2136 “AGENZIA PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE NELL'AGRICOLTURA” Misuraca (F.I.) e Lion (Verdi)

Le due proposte di legge in esame prospettano l'istituzione di un'Agenzia tecnica per l'irrigazione soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentri al commissario ad acta (figura istituita con legge sia per la definizione delle pregresse attività dell'ex Agensud sia per l'attuazione di programmi di nuovi interventi). Da un tale approccio dovrebbero derivare: continuità procedurale, operativa e gestionale della materia, conoscenza territoriale e competenza tecnica derivante dall'esperienza maturata negli ultimi decenni nel settore; possibilità di semplificare ulteriormente l'iter di approvazione dei progetti con un unico parere tecnico rilasciato dalla stessa Agenzia; individuazione preliminare, d'intesa con le rispettive regioni, delle priorità oggetto di futuri finanziamenti; esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di grave inadempienza, al fine di salvaguardare i finanziamenti assentiti; autofinanziamento della struttura. E’ l'attività specifica relativa alla realizzazione delle infrastrutture irrigue che le proposte di legge in esame intendono trasferire ad una apposita Agenzia

Commissione Agricoltura – prima lettura - Sedute 2007

Il relatore presenta il disegno di legge (6/2).
Si nomina un comitato ristretto per elaborare un testo unificato (18/9).
E’ adottato come testo base il testo unificato in comitato ristretto (18/10).


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), in attuazione della norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004. Le misure principali dello schema di decreto legislativo, che si compone di due articoli: il primo reca 47 modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed il secondo ne disciplina l'entrata in vigore, novella la Parte III - recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - e IV - recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Per quanto riguarda le modifiche alla Parte III, i commi da 1 a 14 riguardano la disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con particolare riguardo alla materia della regolamentazione degli scarichi; essi intervengono anche sulle definizioni generali e, in particolare, su quelle di scarico, acque reflue industriali, urbane, stabilimenti industriali; il comma 15 interessa l'assetto istituzionale del settore. Esso in particolare ripristina il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a seguito della soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - che avrebbe dovuto assorbirli - stabilita dal primo decreto correttivo.

A che punto siamo

Commissione Ambiente prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il provvedimento e discusso (6/6).
Prosegue la discussione (7/6).
Continua la discussione sulle audizioni effettuate (19/6).
Continua la discussione sulle linee generali (20/6).
Ulteriore discussione (21/6).
Il relatore presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (26/6).
Dopo ulteriore dibattito la commissione approva un parere favorevole con indicazioni (27/6).
Dopo la decadenza dei termini di decretazione, il Governo presenta un nuovo testo di decreto. Forti critiche dalla minoranza per la procedura seguita e per le accuse di eccesso di delega (10/10).
Il ministro Pecoraio Scanio approfondisce le questioni inerenti il nuovo decreto. Si discutono le affermazioni ministeriali (16/10).
Sono avviate le audizioni (17/10).
Interviene il sottosegretario Piatti per rivendicare la legittimità dell’operato del Governo nel decreto (18/10).
Il relatore presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (23/10).
La commissione da parere favorevole con molte osservazioni (24/10).


C 1561 “ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DELLE AGENZIE AMBIENTALI E DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER IL TERRITORIO” Realacci (Ulivo).

Il provvedimento delinea una generale riforma che consente di consolidare e di rafforzare le strutture adibite alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e che favorisce - al contempo - una crescita democratica del Paese, poiché mira a garantire su tutto il territorio nazionale un'efficace e diffusa azione di prevenzione, di controllo e di monitoraggio in campo ambientale.
Quanto alle linee guida del progetto di riforma del sistema delle agenzie ambientali recato dal provvedimento in esame, sottolinea anzitutto che, nel corso degli anni, l'Agenzia nazionale è divenuta strumentale rispetto all'azione del Governo, essendo anche stata esposta al rischio di una «dipartimentalizzazione» ministeriale; al contrario, ritiene che il Paese abbia bisogno dell'istituzione di una nuova Agenzia nazionale, inequivocabilmente caratterizzata da terzietà, autonomia, capacità di intervento sul piano tecnico-scientifico, nonché posta al centro di un forte sistema nazionale di agenzie territoriali (regionali e provinciali), improntato ad un modello organizzativo orientato in senso federalistico. Il progetto di legge individua l'obiettivo strategico della realizzazione di un sistema istituzionale, il nuovo sistema nazionale delle agenzie ambientali, capace di operare omogeneamente nella raccolta e nella valutazione dei dati, in grado di operare per la definizione ed il rispetto di livelli essenziali minimi di tutela ambientale, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto a pressioni e interessi politici e industriali, oltre che dotato della autonomia programmatica e finanziaria indispensabile per farne un interlocutore stabile e autorevole del Parlamento, del Governo e delle regioni.

A che punto siamo

Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento (18/9).
E’ nominato un comitato ristretto per approfondire il provvedimento (23/10).


C 170 “SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVATI NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” Lupi (F.I.) ed altri

L'obiettivo fondamentale è il rafforzamento e la razionalizzazione della disciplina che regola la finanza di progetto, intesa come strumento necessario per colmare il deficit infrastrutturale del Paese, esemplarmente dimostrato dallo scarto esistente fra le opere enumerate dalla cosiddetta «legge obiettivo» e l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per la loro realizzazione. Punti qualificanti dei progetti di legge in esame, sono la disciplina del project financing, novellando il codice dei contratti pubblici, l’intervento su profili ulteriori della normativa in materia di lavori pubblici, nuove definizioni di finanza di progetto, di partenariato pubblico-privato, di programmi e di promotori. La seconda proposta di legge contiene anche la definizione di locazione finanziaria e modifica le definizioni, già previste dal codice, di concessioni di lavori pubblici e di concessione di servizi. interviene anche sul profilo delle caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici, in particolare prevedendo, nel caso della sussistenza di un eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, l'obbligatorietà del pagamento del medesimo quale prezzo che il concedente deve pagare al concessionario per la restituzione dell'opera. La medesima disposizione prevede anche la possibilità di utilizzare lo strumento della locazione finanziaria e del partenariato pubblico-privato per rendere possibile, come indicato nella relazione illustrativa, la realizzazione con risorse private delle cosiddette «opere fredde», cioè di opere che non sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici vendibili all'utenza e, quindi, tariffabili. Tra le altre novità l'articolo 2 della proposta di legge n. 170 reca disposizioni in materia di partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati all’attività di programmazione, nonché volte a definire, in modo più dettagliato rispetto alla normativa vigente, il contenuto dell'avviso contenente l'elenco degli interventi inseriti nel programma triennale per i quali è consentita la presentazione di una proposta di concessione.

A che punto siamo

Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento, si conduce il dibattito sulle linee generali e si nomina un comitato ristretto per proseguire l’istruttoria legisaltiva (24/10).


C 2559 “MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” Velo (Ulivo).

Essa consta di un unico articolo, composto da due commi, i quali intervengono sull'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, recante norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, rileva che la lettera a) del primo comma ricomprende nell'ambito di applicazione di tale legge anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), purché si tratti di alloggi destinati ad abitazione civile e inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni; dalla disposizione in esame derivano dunque, in primo luogo, la possibilità per gli enti proprietari di procedere alla vendita degli alloggi vincolati e, in secondo luogo, l'applicabilità agli inquilini assegnatari, ricorrendone le condizioni, delle particolari agevolazioni previste dalla legge n. 560 del 1993. le successive lettere b) e c) del primo comma dell'articolo unico della proposta di legge in esame sono finalizzate, invece, ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera b) attribuisce a tali enti la facoltà di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, in alternativa alla segnalazione degli alloggi al comune, ai fini di una nuova assegnazione prima dell'effettiva vendita. La disposizione proposta indica, inoltre, i destinatari delle possibili alienazioni nei soggetti assegnatari e in quelli non assegnatari che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; riconosce, inoltre, un titolo di priorità ai soggetti assegnatari non compresi nei piani di vendita, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 6 della legge n. 560 del 1993.

A che punto siamo

Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007

E' presentato il provvedimento (12/9).
Interviene il viceministro Capodicasa (25/9).
Dopo dibattito è nominato un comitato ristretto per proseguire l’istruttoria (24/10).


C 25 “REATI CONTRO L'AMBIENTE” Realacci (Ulivo) ed altri

I provvedimenti abbinati intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale. Le proposte di legge presentano alcuni aspetti comuni: si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale e prevedono il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa, ciò anche al fine di evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni. La proposta di legge C. 25 introduce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento ambientale». Si tratta di un reato di pericolo consistente nell'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Sono anche previste circostanti aggravanti.

A che punto siamo

Commissione Giustizia prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il provvedimento (16/5).
E’ abbinata un’ulteriore proposta di legge sulla materia (30/5).
E’ congiunta la proposta di legge del Governo C 2692 la cui filosofia è di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività (13/6).
Prosegue l’istruttoria (4/7).
Interviene il ministro Pecoraio Scanio (10/7).
Si discute sul ddl del Governo 2692 (9/10).
Il ddl 2692 è testo base (10/10).
Sono approvati gli emendamenti 3.1, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.104, 1.108, 1.111, 1.113 e 1.114 (17/10).
E’ costituito un comitato ristretto per decidere se circoscrivere l'oggetto del provvedimento alle sole fattispecie di reato oggi non disciplinate, elaborando quindi un testo volto ad integrare la normativa vigente (18/10).


C 1629 “AGRICOLTURA BIOLOGICA” C. 1629 Lion (Ulivo) ed altri.

Le proposte di legge all'esame della Commissione mirano a definire una disciplina organica dell'agricoltura biologica che, per un verso, integri, a livello nazionale, le disposizioni dettate dall'ordinamento comunitario e, per l'altro, rispetti le competenze legislative regionali. Il sostegno e la promozione dell'agricoltura biologica non rispondono soltanto a finalità economiche e produttive, ma l'agricoltura biologica rappresenta un fattore importante di tutela dell'ambiente, di salvaguardia della biodiversità, di rispetto del benessere degli animali, una via per garantire la qualità e la genuinità del prodotto, per cui appare necessario pervenire alla definizione di un quadro normativo nazionale organico e aggiornato che in Italia manca. La proposta di legge, partendo dallo schema di nuovo regolamento, opportunamente modificato anche sulla base delle indicazioni degli operatori nazionali, detta norme di principio e criteri applicativi generali per la disciplina dell'agricoltura biologica e delle attività correlate. Inoltre, tenendo conto dei suggerimenti e delle richieste dei produttori nazionali, nonché di alcuni positivi spunti legislativi elaborati nella passata legislatura, affronta specifici aspetti di ambito amministrativo che si rendono necessari per dare efficacia e funzionalità a determinati settori dell'intero sistema del biologico. Il disegno di legge del Governo interviene su tutti gli aspetti più rilevanti del settore: le competenze e il coordinamento degli enti pubblici interessati; l'organizzazione delle imprese operanti nel settore, in modo da potenziare le sinergie della filiera; la disciplina della produzione e dei controlli; l'etichettatura; le iniziative di promozione. Viene individuato nel Ministero delle politiche agricole l'autorità di indirizzo e coordinamento del settore, che garantisce l'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale dettata in relazione all'esigenza di garantire a livello nazionale una disciplina omogenea.

A che punto siamo

Commissione Agricoltura prima lettura - Sedute 2006 - 2007

Il relatore presenta il disegno di legge, inizia la discussione ed interviene il sottosegretario Mongiello. Si predispone un’attività di audizioni (13/12).
Sono esaminati congiuntamente i ddl presentati (13/6).
Si chiude il dibattito e si forma un comitato ristretto per elaborare un testo unificato (20/6). E’adottato un testo unificato (17/10).


C 34 “MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990, IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI TOSSICODIPENDENZA” Boato (Ulivo) ed altri

I vari ddl esaminati congiuntamente sono, tra l’altro, diretti ad abrogare gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005 e ad apportare modifiche al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana. Si introduce, poi, una nuova fattispecie penale consiste nella coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio; controllo dei cicli di produzione e delle materie prime, custodia, distribuzione, import-export ed organizzazione del transito delle sostanze medicinali incluse nella tabella II (cannabis e suoi derivati), in violazione del regime speciale di autorizzazione di cui al nuovo articolo 17-bis del Testo unico. La proposta di legge C 34 introduce, in particolare, una nuova formulazione dell'articolo 72, in forza della quale l'uso, o la detenzione al solo fine dell'uso, di sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle di cui all'articolo 13 del Testo unico (nella formulazione proposta dall'articolo 1 della proposta di legge) non costituisce né illecito penale né illecito amministrativo (comma 1). La proposta di legge conferma poi l'attuale formulazione del comma 2, relativo all'uso terapeutico. Sono poi aumentate le sanzioni per gravi ipotesi di potenzialità lesiva degli stupefacenti.

A che punto siamo

Commissioni Giustizia e Sanità Prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il ddl (25/10).


SENATO DELLA REPUBBLICA

http://www.senato.it/


S 1817 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO ( LEGGE FINANZIARIA 2008 )  

Diversi i settori toccati dalla norma, iniziando dall'articolo 1, che determina, per il 2008, in 34 miliardi di euro il saldo netto da finanziare ed in 245 miliardi di euro il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Eventuali maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni, andranno alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto. C’è la riforma dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che vanno nel senso di assicurare una complessiva semplificazione e riduzione del peso delle imposte e, conseguentemente, di favorire la competitività del sistema imprenditoriale. Altra nuova misura tributaria un regime fiscale ad hoc per le imprese minime e marginali, nonché altre misure in favore delle imprese, fra cui il rafforzamento del credito d'imposta per la ricerca e la ridefinizione del Fondo per la finanza d'impresa. Tra l’altro è previsto l'incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il riordino del sistema degli incentivi fiscali per le imprese operanti in tali territori, nonché la modifica della disciplina riguardante le zone franche urbane. Nel quadro degli interventi di politica industriale misure per il sostegno di alcuni comparti industriali e produttivi ad alto contenuto innovativo e tecnologico, rimasti privi di risorse finanziarie adeguate e non più in grado di far fronte agli impegni sullo scenario internazionale. Fra le misure caratterizzanti la manovra per il 2008, si ha il miglioramento della sicurezza del sistema dei trasporti nazionali e locali, nel quadro di una rinnovata attenzione nei confronti delle modalità con un minore impatto ambientale e l'istituzione del Fondo per la mobilità locale, destinato al miglioramento del trasporto pubblico. Le politiche per la casa vedono alcune misure quali la riduzione del carico fiscale riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni di residenza dei proprietari, sulla concessione di agevolazioni fiscali per le locazioni degli immobili, sull'introduzione di deduzioni IRPEF sulla prima casa, sul rilancio delle politiche abitative per i ceti sociali meno abbienti e le giovani coppie, sulla conferma delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici, nonché sulla proroga degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Relativamente alla riduzione dei costi della politica lo specifico il blocco dell'adeguamento retributivo delle indennità parlamentari, la riduzione, pari al 20 per cento, dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di Governo, la ridefinizione, in senso restrittivo, dei requisiti per l'istituzione delle comunità montane, la soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali, la riduzione dei componenti degli organi delle società pubbliche, il divieto per amministrazioni pubbliche di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché l'individuazione di limiti alle retribuzioni dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. Le autonomie territoriali hanno modifiche al Patto di stabilità degli enti locali, adottate in seguito a specifici accordi con comuni e province, al fine di introdurre meccanismi volti ad azzerare il concorso alla manovra degli enti che vantano un saldo medio positivo, in termini di cassa, riferito al periodo 2003-2005, ed a ridurre il concorso degli enti che nel medesimo periodo abbiano avuto entrate eccezionali derivanti da alienazioni immobiliari. In materia sanitaria si nota la norma volta a stanziare un importo pari a 9.100 milioni di euro per l'estinzione di debiti contratti dalle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per finanziare i deficit sanitari, sulla base di quanto previsto nei Piani regionali di rientro, nonché delle disposizioni finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo della spesa del settore farmaceutico. In materia ambientale si ha lo stanziamento teso all'adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonchè le risorse destinate alla riforestazione di aree incolte e per la realizzazione di parchi nei comuni a maggiore crisi ambientale.

A che punto siamo

Commissione Bilancio Prima lettura

Sedute 2007

E’ presentato il ddl ed inizia la discussione(16/10).
Continua la discussione (17/10).
Sono illustrati gli emendamenti (23/10).
E’ approvato l’emendamento 1.3 testo 2 (24/10).
Sono approvati gli emendamenti 2.33 testo 2, 2.120 testo 2, 3.111 testo 2 (26/10).
Sono approvati gli emendamenti 4.6, 4.9, 4.126, 5.42, 5.68, 7.0.6 (29/10).


S 1819 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L' EQUITÀ SOCIALE”

Governo

Il Governo con il decreto-legge, ha anticipato alcune spese che  riguardano impegni internazionali per la pace e aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni di euro, nonché  FS e ANAS, per 1.250 milioni di euro, classificati nel  DPEF rispettivamente come  "impegni sottoscritti" e "prassi consolidate", sfruttando le maggiori disponibilità dell’anno in corso, che sono in parte destinate, per 800 milioni, alla riduzione dell’indebitamento dell’anno in corso, che migliora di un decimo di punto.   Il decreto non si configura come collegato alla finanziaria, perché esplica i suoi effetti principalmente nell’anno in corso e non è richiamato nella nota di aggiornamento del DPEF come provvedimento collegato ma, sotto il profilo dei contenuti, contiene importanti misure di ridistribuzione sociale, per certi aspetti più incisive ed innovative della stessa legge finanziaria. In particolare le principali misure finanziarie che connotano il provvedimento possono essere raggruppate in interventi di carattere sociale per complessivi 2.920 milioni che comprendono il "pacchetto casa", le misure a favore degli incapienti, il finanziamento dei servizi socio educativi per l’infanzia; i finanziamenti al settore dei trasporti, finalizzati principalmente al miglioramento della qualità del servizio ferroviario e metropolitano, per complessivi 2.555 milioni e al settore della scuola per 432 milioni; nel ripristino dei contributi agli organismi internazionali per la pace e aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni di euro; nell’anticipazione di risorse per il rinnovo dei contratti  del pubblico impi impiego per 1.000 milioni, e nell’immancabile intervento di razionalizzazione nel settore dell’editoria. A questi interventi si aggiungono norme programmatiche, nonché di razionalizzazione e semplificazione tra cui si distinguono quelle di carattere ambientale, quelle relative agli enti territoriali, ai progetti di ricerca e disposizioni in materia di accertamento  riscossione alla pubblica amministrazione. Queste disposizioni sono nel complesso positive anche se, in taluni casi, presentano elementi di criticità come quella sul commissariamento delle regioni inadempienti e quella relativa alle semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione dei rigassificatori.

A che punto siamo

Commissione Bilancio Prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il ddl ed inizia la discussione(11/10).
Continua la discussione in congiunzione con il ddl Finanziaria (16/10).
Continua la discussione (17/10). Sono illustrati gli emendamenti (18/10).
Sono approvati gli emendamenti 11.3, 13.3, 13.0.3 testo 2, 14.1000, 16.6 testo 2, 16.10, 16.11, 18.18 testo 2, 18.900, 19.3, 20.0.2, 21.8, 21.9, 21.12, 21.900 testo 2, 21.16, 21.24, 21.27, 21.36 testo 2, 24.6, 25.900, 25.0.1 testo 2, 26.3, 26.5 testo 2, 26.7, 26.800, 26.16 testo 2, 26.0.800, 27.17 testo 2, 27.18, 28.901, 28.902, 29.1, 29.2, 31.2 testo 2, (19/10). Sono approvati gli emendamenti 34.900 testo 2, 34.9 testo 2, 34.12, 35.900, 35.10, 35.11, 36.3 testo 2, 36.22 testo 2, 39.5, 39.802, 39.800, 39.19, 39.801, 39.30, 39.0.800, 39.0.2 testo 2, 39.0.4, 40.6 testo 2, 40.800 testo 2, 42.0.20, 44.11, 44.14 testo 2, 46.800, 46.0.900 testo 3, 46.0.800, 26.14, 26.0.4, 31.8 testo 2 ed è dato mandato al relatore di riferire in Assemblea (22/10) .

Assemblea - Sedute 2007

Presentazione del ddl e conduzione della discussione generale (23/10).
Sono approvati gli emendamenti 3.0.4/500, 3.0.4, 4.700, 4.8, 4.701, 4.20, 5.701, 5.700, 5.28, 5.702, 5.46, 5.47, 5.49 testo 2, 5.0.500, 6.2, 7.900, 7.700, 8.9, 8.12 e 8.900. 8.20, 8.23 e 8.26, 9.2, 10.700/501 e 10.700, 10.0.700/500 (testo 2) (24/10).
Sono approvati gli emendamenti 10.0.700 modificato, 11.3, 13.0.700, 14.1000, 14.0.900, 16.10, 16.11 (25/10).


S 1543 “MODIFICA ALLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152, IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO” Baio (Ulivo) ed altri

Il provvedimento modifica l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ed è diretta a precisare che i segni e gli abiti che manifestano l’appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile. L’utilità della disposizione, che a prima vista potrebbe apparire pleonastica, deriva dalla circostanza che insieme all’aumento dell’immigrazione si vanno diffondendo convinzioni religiose diverse, in particolare quella di matrice musulmana, i cui segni possono destare a volte perplessità e polemiche anche sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico.

A che punto siamo

Commissione Affari costituzionali Prima lettura - Sedute 2007

E’ presentato il ddl e si decide di appurare la legittimità della disposizione(18/10).
Si aggiunge il ddl 1387 di Allegrini (AN).
Si propone un’interrogazione al ministero dell’interno sulla validità di alcune disposizioni dei due ddl (23/10).