La proposta di legge incide sul potere di revoca dei ministri e sul superamento del bicameralismo perfetto nel rapporto fiduciario. Una formalizzazione giuridica del potere di revoca appare oggi necessaria nel caso in cui un ministro rifiuti di assecondare la richiesta di dimissioni rivoltagli dal Presidente del Consiglio, anche perché la prassi invalsa nella XIV legislatura presupponeva circostanze politiche difficili a realizzarsi, vale a dire un'amplissima maggioranza parlamentare, prodotta da una legge elettorale oggi abrogata, e una chiara leadership del Presidente del Consiglio, derivante dalla posizione egemonica del suo partito all'interno della coalizione. Le altre proposte di legge modificano disposizioni varie, quali la riduzione del numero dei Parlamentari, prevedendo che il numero dei deputati sia fissato in cinquecento unità e quello dei senatori in duecentocinquanta. Un altro articolo prevede che la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei casi specifici di disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale; di disegni di legge o norme concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento ed iniziano gli interventi (8/5).
Si aggiungono altre proposte di legge sull’argomento, che vengono illustrate e commentate (16/5).
Si conduce il dibattito sulla materia (17/5).
Prosegue il dibattito in sede di formazione di testo unificato (29/5).
Sono congiunte ulteriori proposte di legge sul tema (31/5).
Si annunciano i lavori per arrivare ad un testo unificato (7/6).
Si presenta e si discute il testo unificato (12/6).
E’ presentata una nuova versione di testo unificato, che prevede un Senato di 250 membri eletti su base regionale, che mantengono la carica di consigliere regionale (20/6).
Dopo discussione è adottato il testo base (21/6).
Si conduce la discussione sul testo base (27/6).
Prosegue l’esame del provvedimento (28/6).
Boschetto (FI) afferma che il ruolo non chiaro del Senato è il punto critico del ddl (4/7).
Prosegue il dibattito (5/7).
Si discute sugli emendamenti di modifica dell’art.117 della Costituzione (25/7).
E’ approvato l’emendamento 1.50 (26/7). Si discute sugli emendamenti (30/7).
Si discute sugli emendamenti e si fissa un nuovo termine di presentazione degli emendamenti al 19/9 (31/7).
Sono presentati ulteriori emendamenti ed approvato l’emendamento 4.60 nuova formulazione(3/10).
Sono approvati gli emendamenti 1.60, 3.100 nuova formulazione (4/10).
Sono approvati gli emendamenti 5.100, 10.60 nuova formulazione, 11.60, 7.100 nuova formulazione (9/10).
Sono discussi altri emendamenti ed approvato 14.60, (10/10).
Governo ed altri
Il provvedimento reca un complesso di misure finalizzate a garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e a ridurre i costi burocratici per i cittadini e per l'insieme degli operatori economici, attraverso la semplificazione e l'accelerazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. Il provvedimento introduce, inoltre, interventi di modernizzazione di funzioni e di procedure, al fine di imprimere una maggiore flessibilità all'azione amministrativa, limitando l'intervento pubblico soltanto ai casi in cui risulti strettamente indispensabile. Anche a questo fine, il provvedimento estende ai gestori di servizi pubblici alcune disposizioni poste a presidio della trasparenza e a tutela del privato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che la sfera di interessi coperta dall'attività di tali gestori, del resto subentrati all'amministrazione pubblica, sia di tale rilevanza e ampiezza che i rapporti con l'utenza non possano non essere fondati su garanzie altrettanto intense di quelle assicurate nell'ambito del procedimento amministrativo. L'articolo 1 modifica varie disposizioni della legge n. 241 del 1990 e la lettera b) introduce due nuovi articoli nella legge n. 241 del 1990: il primo pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali e dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante; il secondo obbliga le pubbliche amministrazioni ad elencare la documentazione richiesta a corredo di ciascuna istanza, nonché i casi in cui operano il silenzio-assenso e la dichiarazione di inizio di attività, e a predisporre i relativi moduli e formulari.
Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (8/3).
Sono abbinate altri due ddl sul tema il C 590 e C 2080 che saranno discusse insieme alle altre. Propongono una il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione e l’altro un'Autorità indipendente per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche (15/3).
Il testo del Governo C 2161 è adottato come testo base (3/4).
Sono approvati gli emendamenti 1.10 num. 1 e 2, 1.12 (17/5).
Sono approvati gli emendamenti 1.16 nuova formulazione, 1.50, 1.51, 1.3, 1.22, 1.7 nuova formulazione, 1.5 nuova formulazione, 1.20, 1.52, 1.01, 3.2, 6.3 nuova formulazione, 6.50, 6.1, 7.2 nuova formulazione, 8.1, 8.2, 8.3, 10.10 (29/5).
Sono approvati gli emendamenti 6.60, 17.1, 17.02 (31/5).
Sono approvati gli emendamenti 9.02 modificato e 1.050. Il testo sarà inviato alle altre commissioni per il parere (5/6).
Sono discussi alcuni pareri delle altre commissioni (13/6). Sono approvati gli emendamenti 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 2.400, 3.400, 5.400, 8.400, 9.400, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403, 12.400, 16.400, 16.401, 16.402, 18.400, 18.401, 1.500, 9.500, 10.500, 10.501, 11.500, 20.500, 20.501 ed è dato mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (14/6).
Assemblea - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge, integrato in commissione. Si conduce la discussione sulle linee generali (18/6).
Sono discussi gli emendamenti (10/10).
La proposta di legge detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato, disciplinando anche la fase transitoria e le tariffe del servizio idrico, e reca misure dirette a favorire l'accesso universale all'acqua potabile. La finalità del provvedimento, esplicitata nell'articolo 1, comma 2, è quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. All’articolo 2 il riconoscimento della disponibilità e dell'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona. Relativamente alla gestione del servizio idrico integrato, sulla base dei principi di cui all'articolo 4 e della sua definizione quale servizio pubblico privo di rilevanza economica, il provvedimento prevede la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (articolo 5), con conseguente esclusione, contenuta nell'articolo 6, della possibilità di acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
Commissione Ambiente – prima lettura - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge (3/10).
Urso (A.N.)
Il provvedimento che è finalizzato ad affrontare il problema della dipendenza energetica italiana attraverso l'elaborazione di un Piano energetico nazionale che, attraverso la riconsiderazione della possibilità di produrre energia nucleare in Italia, miri in prospettiva a ridurre tale dipendenza da rifornimenti di materie prime dall'estero almeno sotto la soglia del 50 per cento, per favorire e incentivare l'uso e la produzione razionale dell'energia e delle materie prime energetiche.
Per produzione razionale di energia si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità e alla sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento.
A tal fine, si propone di realizzare, tenendo conto dei rischi scientificamente segnalati, azioni dirette a promuovere:
il risparmio energetico;
l'uso appropriato delle fonti di energia;
il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia;
l'uso e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
la sostituzione delle materie prime energetiche di importazione;
il ricorso all'energia nucleare.
L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome contribuiscano alla produzione energetica nazionale per una quota minima del 20 per cento del fabbisogno nazionale, con esclusione dell'energia nucleare (comma 1).
Alla distribuzione delle quote produttive di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma si provvede mediante accordo da stipulare in sede di Conferenza unificata (comma 2).
Il raggiungimento degli obiettivi regionali è assicurato attraverso la predisposizione di Piani energetici regionali, da adottare, sentito il Consiglio delle autonomie locali, in conformità al Piano energetico nazionale (comma 3).
Per quel che riguarda la consultazione del Consiglio delle autonomie locali, rileva che al momento tale organismo non è presente in tutte le regioni, quindi occorrerebbe predisporre una soluzione tecnica diversa. La disposizione prevede i seguenti oneri:
1. 2 milioni di euro annui, per gli anni 2007-2009, a favore, rispettivamente dell'APAT e del Ministero dello sviluppo economico (gli altri enti interessati provvedono, invece, con le risorse assegnate a legislazione vigente);
2. 18 milioni di euro per l'anno 2009 per compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla prevista esenzione dall'ICI e dalla TARSU per i soggetti residenti nei territori ospitanti impianti di produzione di energia nucleare; a decorrere dal 2010 si provvede, invece, mediante quantificazione nella tabella C della legge finanziaria;
3. 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per far fronte agli altri oneri previsti dalla legge; a decorrere dal 2010 si provvede, invece, mediante quantificazione nella tabella C della legge finanziaria.
Commissione Attività produttive prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (3/10).
Si discute sulle linee generali (10/10).
Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006). La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione, fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Essa è stata adottata per superare - attraverso un'opera di armonizzazione - le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative previste dai singoli Stati membri in tale ambito, tenendo presente che tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità. Per quanto riguarda il contenuto specifico della direttiva, l'ambito di applicazione è esteso a tutte le apparecchiature e a tutti i prodotti commercializzati nell'ambito UE o importati che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile, con la sola esclusione dei mezzi di trasporto, in quanto soggetti ad altre direttive europee. Il decreto, tra l’altro, Il comma 3 dell'articolo 17 prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
Il suddetto comma 3 prevede che il Ministero sia «delegato»; nel senso di una norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero. Ritiene pertanto opportuno un chiarimento lessicale al riguardo. L'articolo 18 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 50.000 euro per chiunque mette in commercio o in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità. Sono previste altre sanzioni per il mancato rispetto degli ordini dell'autorità previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 e dell'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 11, comma 3.
Commissione Attività produttive prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento in sede consultiva (4/10).
E’ dato parere favorevole con osservazioni (10/10).
La direttiva definisce «professione regolamentata» l'attività o l'insieme di attività professionali l'accesso alle quali e il cui esercizio sono subordinati - in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative - al possesso di determinate qualifiche professionali. Alle professioni regolamentate sono assimilate le professioni esercitate da membri di associazioni o di organismi elencati nella allegato I del provvedimento, cui viene riconosciuta la finalità di promuovere e di mantenere un elevato livello professionale. A tal fine dette associazioni e organismi sono oggetto di riconoscimento da parte dei singoli Stati che rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigendo da parte di costoro il rispetto delle regole di condotta professionale prescritte dalle associazioni, e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione. Del riconoscimento di una associazione o di un organismo da parte di uno Stato membro deve essere informata la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. lo schema di decreto legislativo n. 134, composto da sessanta articoli, è suddiviso nei seguenti quattro titoli: Titolo I, contenente disposizioni generali (articoli da 1 a 8); Titolo II, contenente la disciplina relativa alla libera prestazione di servizi (articoli da 9 a 15); Titolo III, contenente la disciplina relativa alla libertà di stabilimento (articoli da 16 a 57); Titolo IV, contenete disposizioni finali (articoli da 58 a 60). L'articolo 1 individua, l'oggetto dello schema di decreto, consistente nella disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più stati membri dell'Unione europea al fine dell'esercizio, in Italia, di una determinata professione. Tra le diverse disposizioni relative ai titoli ed alla formazione rileva l'articolo 22 che fissa il principio in base al quale nel caso in cui risultino differenze sostanziali tra i pacchetti formativi previsti dallo Stato d'origine e lo Stato ospitante, l'Autorità competente dello stato ospitante (Stato italiano) può condizionare il riconoscimento al superamento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) a scelta del professionista richiedente (commi 1 e 6).
Commissioni Giustizia e Attività produttive prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento per il parere parlamentare.Provera (RC) interviene anche sull'articolo 58, che riguarda le guide e gli accompagnatori turistici, ritenendo che occorra verificare che le attività di valutazione della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni svolte da tali operatori siano svolte dalle regioni, o almeno in collaborazione con le regioni, poiché tali professioni sono attualmente regolamentate a livello regionale (25/9). Prosegue la discussione (27/9).
Si approfondiscono alcuni temi (3/10).
E’ dato parere positivo con alcune osservazioni (10/10).
Realacci (Ulivo) ed altri
I provvedimenti abbinati intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale. Le proposte di legge presentano alcuni aspetti comuni: si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale e prevedono il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa, ciò anche al fine di evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni. La proposta di legge C. 25 introduce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento ambientale». Si tratta di un reato di pericolo consistente nell'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Sono anche previste circostanti aggravanti.
Commissione Giustizia prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento (16/5).
E’ abbinata un’ulteriore proposta di legge sulla materia (30/5).
E’ congiunta la proposta di legge del Governo C 2692 la cui filosofia è di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività (13/6).
Prosegue l’istruttoria (4/7).
Interviene il ministro Pecoraio Scanio (10/7).
Si discute sul ddl del Governo 2692 (9/10).
Il ddl 2692 è testo base (10/10).
C 1825 “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SETTORE TELEVISIVO NELLA FASE DI TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE” Governo.
Il provvedimento enuncia i suoi obiettivi, consistenti nel rispettare la scadenza stabilita in sede europea per il passaggio al digitale e nell'evitare, nel contempo, che sia automaticamente trasferito anche nel sistema televisivo digitale l'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Il disegno di legge prevede la assegnazione ad altri operatori delle frequenze ridondanti per più del 98 per cento e delle frequenze che si liberano con il trasferimento in digitale di una rete analogica per ciascuno dei principali operatori. L'articolo 1, differendo al 30 novembre 2012 il termine per la definitiva conversione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (cosiddetto switch off), attualmente previsto per il 31 dicembre 2008, si pone in linea con quanto stabilito a livello europeo dal Consiglio che, facendo propri gli auspici espressi dalla Commissione in una comunicazione, ha recentemente invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale entro il 2012. Il provvedimento incide sulla fase di transizione, individuando quali principi generali della relativa disciplina, una più equa distribuzione delle risorse economiche, la progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, la previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata da questi ultimi e il coordinamento e messa in comune delle risorse frequenziali.
Commissioni Cultura e Telecomunicazioni – prima lettura - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge (24/1).
Il relatore della Commissione Telecomunicazioni integra la relazione in occasione della presentazione del ddl C 2077 che si aggiunge (7/3).
Si avvia il dibattito (27/3).
Prosegue il dibattito sulle linee generali (29/3).
Continua il dibattito (17/4).
Prosegue il dibattito (23/4).
Prosegue il dibattito delle commissioni (2/5).
Prosegue il dibattito (3/5).
Durante il dibattito Lusetti (Ulivo) ricorda la procedura d’infrazione della Commissione sull’attuale legge sul sistema televisivo (8/5).
Continua il dibattito (15/5).
Sono esaminati gli emendamenti (26/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.121, 1.126, (4/7).
Si discute sugli emendamenti (11/7).
Sono approvati gli emendamenti 2.159, 2,35, 2.162, 2.38 nuova formulazione, 2.239 nuova formulazione, 2.217 nuova formulazione, 2.230 nuova formulazione, 2.228 nuova formulazione, 2.240 (23/7).
Sono discussi ulteriori emendamenti (25/7).
Sono esaminati ulteriori emendamenti (26/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.9, 3.156, 3.157, 3.233 (31/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.231, 3.41 nuova formulazione, 3.44, 3.45, 3.236, 3.3, 3.14, 3.235, 3.1 nuova formulazione, 3.238, 3.147, 3.106, 3.16 nuova formulazione, 3.13, 3.101, 3.224 nuova formulazione, 3.107, 3.230 nuova formulazione, 3.0107, 3.0115, 3.016 nuova formulazione, 3.0116 (1/8).
Si discute sugli emendamenti all’articolo 4 (11/9). E’ approvato l’emendamento 4.101 nuova formulazione e discussi gli emendamenti agli articoli 5 e 6 (20/9).
Sono approvati gli emendamenti 5.106 e 5.01 (3/10).
Sono approvati gli emendamenti 6.121, 6.149, 6.506, 6.501, 6.504, 6.500, 6.167, 6.1, 6.160, 6.122, 6.800, 6.505, 5.1 e il testo modificato è inviato alle commissioni per il parere (9/10).
Governo
Poiché al progresso tecnologico, che ha consentito di migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, non ha corrisposto un'adeguata crescita della consapevolezza in ordine ai rischi di incidenti, occorre promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, fondata su tre pilastri: l'educazione dei giovani, ambito nel quale giocano un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; l'adeguamento del quadro sanzionatorio; l'intensificazione dei controlli e degli accertamenti, che richiede un maggiore raccordo con gli organi di governo locale.
Commissione Trasporti seconda lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento e condotta la discussione sulle linee generali (20/9).
La commissione delibera di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (25/9).
Assemblea seconda lettura - Sedute 2007
Sono respinte questioni pregiudiziali alla discussione (25/9).
Sono esaminati gli emendamenti (26/9).
E’ approvato il decreto legge (27/9).
Il provvedimento, sul quale il Parlamento deve esprimere il parere, è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2005. Contestualmente, il provvedimento reca norme applicative delle disposizioni contenute in alcuni regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto «pacchetto igiene». i controlli ufficiali in materia di alimenti di origine animale previsti dal regolamento n. 854/2004 restano affidati alla Aziende sanitarie locali. Restano ferme le competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e quelle dei Posti d'ispezione frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. L'articolo 4 detta una peculiare disciplina per il latte e i prodotti a base di latte, prevedendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla vendita diretta da parte delle aziende di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute. L'articolo 5 contiene norme relative ai prodotti a base di carne, statuendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, ove la preparazione e il magazzinaggio sono effettuati al solo scopo della vendita diretta al consumatore.
Commissione Affari sociali Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il dgls ed inizia la discussione ai fini del parere (18/9).
Prosegue la discussione (25/9).
Continua la discussione dopo l’arrivo del parere della Conferenza Stato/regioni (27/9).
E’ dato parere positivo al decreto (2/10).
Volontè (UDC), C. 118 Cordoni (Ulivo) C. 1697 Rossi Gasparrini (Udeur).
Le proposte di legge recano modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493. Tale legge, nel quadro di un esplicito riconoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza. Esse prevedono norme generalmente più favorevoli per soggetti che svolgono attività domestica, tramite l'estensione dell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione all'ipotesi di inabilità temporanea assoluta , l'abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente coperto dall'assicurazione , l'elevazione (o addirittura l'eliminazione) del limite massimo di età per l'iscrizione all'assicurazione , la facoltà di assicurazione per coloro che svolgono attività in ambito domestico in via non esclusiva , l'ampliamento della possibilità di fruire dell'esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito , la modifica in senso migliorativo delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici.L'unica disposizione meno favorevole per gli assicurati rispetto alla normativa vigente (presente però solamente nella proposta C. 73), è rappresentata dall'aumento del premio assicurativo da 12,91 a 15 euro annui.
Commissione Lavoro Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl (17/5).
Si prevede di costituire un comitato ristretto per unificare le proposte presentate (6/6).
Si costituisce un comitato ristretto per procedere ad approfondimento e stesura di un testo base (26/6).
E’ adottato come testo base il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (31/7).
Sono approvati gli emendamenti 2.1 e 3.4 (2/10).
GIULIETTI (Ulivo)
La proposta di legge reca norme per la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni di celebrazione del 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di iniziative a sostegno dei diritti umani più in generale, attraverso la creazione di un apposito Comitato, di cui la proposta definisce compiti e composizione, da istituirsi con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che può avvalersi dell'assistenza del Cerimoniale della Repubblica e degli uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali. Fanno parte del Comitato un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del Ministero della pubblica istruzione, due membri di ciascun ramo del Parlamento, designati dalle competenti Commissioni parlamentari. La presidenza onoraria spetta al Ministro delle pari opportunità. Inoltre, fanno parte del Comitato anche rappresentanti degli enti di governo locale e regionale, delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia, delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative. Le risorse finanziarie sono di due milioni di euro - suddivisi in 500mila euro per l'anno 2007 e in 1,5 milioni di euro per il 2008 - necessari per l'attuazione del provvedimento, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale provvede ad erogare le somme occorrenti tramite aperture di credito a favore del capo della segreteria del Comitato stesso.
Commissione Affari esteri Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl e si conclude la discussione (2/8).
Sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 come riformulato, 1.8, 1.6 ,1.7 come riformulato, 2.1 e 2.2 ed il testo è inviato alle altre commissioni per il parere (9/10).
Governo
Poiché al progresso tecnologico, che ha consentito di migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, non ha corrisposto un'adeguata crescita della consapevolezza in ordine ai rischi di incidenti, occorre promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, fondata su tre pilastri: l'educazione dei giovani, ambito nel quale giocano un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; l'adeguamento del quadro sanzionatorio; l'intensificazione dei controlli e degli accertamenti, che richiede un maggiore raccordo con gli organi di governo locale.
Assemblea terza lettura - Sedute: 2007
Il Senato approva il ddl nel testo modificato dalla Camera (2/10).
Governo
Il testo, già approvato dalla Camera, presenta iniziative in diverse materie relativamente alla liberalizzazione dei mercati e gli articoli sono raggruppati in cinque diversi Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 16) reca misure per la liberalizzazione dell'esercizio di talune imprese e professioni. Il Capo II (articoli da 17 a 35) reca alcune misure di semplificazione per l'attività delle imprese, mentre il Capo III (articoli da 36 a 58) reca alcune misure a tutela del cittadino e del consumatore. Il Capo IV si compone dell’unico articolo 59, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza, infine il Capo V (articoli da 60 a 62) reca le norme finali. Tra le diverse attività prese in considerazione all’art. 1 disposizioni volte alla rimozione di ostacoli nell’ambito di attività commerciali tra loro complementari - tra le quali rientra anche l’attività di distribuzione dei carburanti - al fine di assicurare la libertà di concorrenza e un accesso facilitato da parte dei consumatori finali all'acquisto di prodotti e servizi ed all'accesso alle attività di distribuzione commerciale e di servizio. L'articolo 9 vieta nuovi affidamenti a soggetti privati dei servizi idrici; fissa la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche in capo ad enti pubblici e incarica il Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti, circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e l’articolo 14 interviene in materia di trasporto pubblico locale innovativo, incardinando le relative disposizioni all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, ove è previsto che la tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Commissione Attività produttive seconda lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge e la commissione decide di avviare una serie di audizioni (12/7).
Si discute sul testo (2/8). Prosegue la discussione (12/9).
Si conclude la discussione sulle linee generali (13/9).
Si discute sugli emendamenti (18/9).
Si prosegue l’esame degli emendamenti (19/9).
Prosegue la discussione (25/9).
Si respingono alcuni emendamenti (2/10).
Si discute sugli emendamenti (3/10).
E’ approvato l’emendamento 1.200 (4/10).
Il volume degli investimenti, sostanzialmente analogo a quello dell'anno passato, ha un accantonamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che ne riduce parzialmente l'importo complessivo. Parte delle risorse è destinata all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. Ulteriori risorse, pari a 12 milioni di euro, sono destinate alla promozione della lettura, mentre 8 milioni di euro sono riservati a progetti per il potenziamento della cultura scientifica. Per la partecipazione alle olimpiadi internazionali, la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo di percorsi di orientamento sono invece stanziati 4 milioni di euro. 16 milioni di euro destinati alla lotta contro il bullismo e la violenza, al volontariato, al sostegno delle diversità di genere e all'accoglienza degli studenti stranieri. Le risorse riservate ai programmi comunitari in materia formativa sono un milione di euro e all'espansione dell'offerta formativa delle scuole paritarie sono destinati 5,5 milioni di euro. L'importo destinato alle scuole statali per i piani dell'offerta formativa sarà ripartito in misura proporzionale alle rispettive dimensioni.
Commissione Istruzione prima lettura - Sedute 2007
Il decreto è presentato e inizia la discussione (19/9).
Governo
L’articolo 1 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che, ai sensi del comma 1, è affidato per concessione alla Fondazione di cui all’articolo 2, che lo svolge per il tramite di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa e delle sociètà da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge, ed è rinnovabile.
L’articolo 2 reca un’importante ipotesi di riforma. Infatti il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’istituzione di una Fondazione, la Fondazione RAI, per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La istituzione avviene, su iniziativa del Ministero dell’economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono alla iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche ed alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall’ordinamento, prodromiche all’effettivo funzionamento della Fondazione istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – secondo quanto dispone il comma 2 – trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa. In sostanza soltanto l’azionariato pubblico della holding televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della RAI negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo ad esso nel patrimonio della nuova Fondazione. Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell’impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell’utenza, di far rispettare la Carta di servizi nonché di difendere l’autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio. Il sistema delineato evidenza la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CNEL, al CNCU, al CRUI, all’Accademia dei Lincei, ai dipendenti della RAI.
L’elezione parlamentare e la nomina regionale avvengono tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell’ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti eligendi o nominandi. Altri articoli d’interesse maggiore l’articolo 6 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale e al comma 1 dispone che il collegio sindacale della Fondazione vigili sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’articolo 7 concerne la RAI – Radiotelevisione italiana Spa. e in particolare, il comma 1 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell’ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Il comma 2 stabilisce che la RAI in particolare provvede:
a) ad assicurare l’attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta;
b) ad applicare il Contratto biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle società operative del Gruppo;
c) a nominare i Consigli di amministrazione della società operative del Gruppo.
Il Consiglio di RAI Spa, secondo quanto prescrive il comma 3, deve essere composto da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.
L’articolo 8 concerne la Carta del servizio pubblico.
La Carta deve stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell’ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione. Il comma prevede che la Carta abbia durata di sei anni.
Il comma 2 prevede che la Carta debba individuare il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione. Inoltre, deve indicare l’ammontare del canone di abbonamento come stabilito dal Ministro delle comunicazioni per l’intera durata della Carta ed i criteri per il suo adeguamento, nonché fissare gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.
Commissione lavori pubblici prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge (12/06). Prosegue la discussione generale (27/6).
Continua la discussione (18/7).
Viene ripreso l’esame del ddl dopo la pausa estiva (20/9).
Prosegue la discussione (26/9).
Continua la discussione sulle linee generali (27/9).
E’ chiusa la discussione generale (2/10).
Capezzone ed altri (Ulivo)
Il testo proposto autorizza il Governo ad adottare norme regolamentari in materia di sportello unico per le imprese, recanti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, ad abbreviare i relativi termini ed ad estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio attività, quale metodo ordinario attraverso cui l'imprenditore si rapporta con la pubblica amministrazione. Inoltre, il testo stabilisce disposizioni tese ad apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 in materia di dichiarazione di inizio attività.
Commissione industria seconda lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati (09/05).
E’ fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 30 maggio. E’ proposta l’audizione di Anci e Uncem (16/05).
Sono esaminati gli emendamenti (6/6).
Si fa il punto sull’arrivo dei pareri delle altre commissioni (13/6).
Sono esaminati gli emendamenti (04/07) e sono accolti i seguenti: 1.29, 1.31, 1.35, 1.42 (Testo 2), 1.99 e 1.102 (Testo 2), 1.123, 1.12, 1.47 (testo 2, 1.52 (testo 2) e 1.57 (testo 2).
Sono approvati gli emendamenti 1.500, 2.500 testo2 (10/7).
Sono approvati gli emendamenti 4.200, 6.15 ed è conferito mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (11/7).
Assemblea - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento ( 26/9).
Si discutono le linee generali (2/10).
Governo più altri ddl
Il disegno di legge dà attuazione agli articoli 114, 117, e 118 della Costituzione, quanto alla individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali, al nuovo ordinamento degli enti locali, al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, al istituzione delle città metropolitane e di Roma capitale.
Si tratta di un disegno di legge delega, che consta di otto articoli.
L’articolo 1 indica le finalità e gli indirizzi generali.
L’articolo 2 contiene la delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell’articolo 118 della Costituzione, quanto alla individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali, nonché la delega al Governo per la disciplina degli organi di governo, del sistema elettorale e delle altre materie inerenti gli enti locali.
L’articolo 3 contiene la delega al Governo per la istituzione delle nove città metropolitane già ipotizzate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
L’articolo 4 contiene la delega al Governo per il conferimento a regioni ed enti locali di ulteriori funzioni (rispetto a quelle fondamentali e a quelle proprie) e per le successive operazioni di trasferimento.
L’articolo 5 contiene la delega al Governo per la disciplina di Roma capitale.
L’articolo 6 indica l’ambito della legislazione regionale in materia di enti locali.
L’articolo 7 contiene la delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni delle province.
L’articolo 8 reca le disposizioni finali e la delega per l’adozione della Carta delle autonomie locali.
L’articolo 9 contiene la clausola di invarianza della spesa pubblica.
L’articolo 1 indica le finalità e gli indirizzi generali cui dovrà attenersi il legislatore delegato, nonché le regioni per gli aspetti di propria competenza.
La legge si propone le seguenti finalità:
a) attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, quanto alla individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato;
b) adeguare l’ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) disciplinare l’ordinamento di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, ultimo comma, della Costituzione;
d) disciplinare il procedimento di istituzione delle città metropolitane (articolo 1, comma 1), lettera d).
Commissione Affari costituzionali Prima lettura - Sedute del 2007
E’ presentato il ddl (08/05).
Prosegue l’esame del ddl (04/07).
Prosegue il dibattito (11/7).
Prosegue il dibattito sul testo base del Governo (12/7).
Interviene il sottosegretario Pajno (25/7).
Gli emendamenti presentati sono passati al comitato ristretto per un primo esame (2/8).
Continua la discussione (3/10).