Governo
Il disegno di legge in esame aggrava fortemente le procedure per il distacco di comuni e province, viste le numerose iniziative in tal senso in atto, prevedendo in sostanza che sul distacco-aggregazione interregionale debbano pronunciarsi, oltre alla popolazione dell'ente locale che intende spostarsi, anche quelle dei due enti territoriali di livello immediatamente superiore: in sintesi, se è un comune che intende staccarsi verso altra regione, devono pronunciarsi, oltre alla popolazione del comune stesso, anche le popolazioni delle province di provenienza e di destinazione; se è una provincia, anche le popolazioni delle due regioni interessate. In ogni caso, devono essere sentiti i Consigli regionali interessati.
Commissione Affari costituzionali prima lettura
Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento(17/7).
Si discute sulle linee generali (18/7).
Prosegue il dibattito (24/7).
Interviene il sottosegretario Pajno per chiarire vari aspetti del distacco di comuni (25/7).
Si svolge il dibattito (11/9).
Si da notizia dell’elaborazione di un nuovo testo da parte del relatore Boato (19/9).
Realacci (Margh)
La modifica alla legge sulla cittadinanza prevede per il minore nato in Italia una concessione basata sulla nascita nel paese e la presenza regolare del genitori da almeno due anni, in possesso del permesso di soggiorno. Lo straniero deve anche avere una conoscenza adeguata della lingua e cultura italiana. Il reddito deve non essere inferiore all’assegno sociale.
Commissione Affari costituzionali prima lettura
Sedute: 2006 - 2007
E' presentato il provvedimento (3/8).
E’ annunciata la presentazione di un ddl del Governo (13/9).
Si aggiungono alte proposte di legge di varie forze politiche sull’argomento (26/9).
E’ condotto il dibattito sulle linee generali (27/9). Prosegue il dibattito (5/10).
E’ conferito al relatore il compito di compilare un testo unificato dei vari ddl (13/11).
E’ adottato un testo unificato delle varie proposte di legge presentate sullo stesso argomento (7/2).
Si conduce il dibattito sulle linee generali (20/2).
Prosegue il dibattito (6/3).
Continua il dibattito (7/3).
Diversi interventi dei deputati (8/3).
Sono approvati gli emendamenti 1.7 nuova formulazione, 1.18, 2.3, 2.30, 2.35, 2.31, 3.11 nuova formulazione (19/3).
Sono approvati gli emendamenti 4.40, 4.50, 4.24 nuova formulazione, 4.35 nuova formulazione, 4.41 (20/3).
Sono approvati gli emendamenti 6.14, 6.17, 6.30, 9.12 nuova formulazione, 9.13 nuova formulazione, 11.10 (21/3).
Sono approvati gli emendamenti 13.3, 13.4, 14.10 nuova formulazione, 15.03, 7.150, 9.150 (28/3).
Sono approvati gli emendamenti 3.500, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 7.500, 14.500, 16.0500 (16/5).
Interviene il sottosegretario Lucidi (17/5).
Sono congiunte altre proposte di legge sulla materia e annunciati gli emendamenti delle commissioni (19/9).
Sono approvati gli emendamenti 1.700, 2.700, 3.700, 4.700, 5.700, 5.701, 6.700, 8.700, 10.700, 14.700, 15.700, 16.700, 16.701, 18.700, 19.700 e 19.0700.
Il testo è inviato alle commissioni per un nuovo parere (20/9).
La commissione Bilancio sospende l’espressione del parere in attesa di assicurazioni da parte del Governo sulla copertura (26/9).
Lo schema di decreto legislativo all'esame dia attuazione alla delega conferita dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 262 del 2005, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. L'articolo 27 della legge n. 262 del 2005 prevede, al comma 1, l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, «in materia di servizi d'investimento». Nel dettaglio, si prevede che le procedure di conciliazione e di arbitrato debbano svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla Consob. Oggetto delle procedure sono le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Si prevede poi la corresponsione di un indennizzo a favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le suddette procedure, la Consob abbia accertato l'inadempimento degli obblighi sopra indicati.
Commissione Finanze prima lettura Sedute 2007
E’ presentato il decreto legislativo ai fini del parere (25/7).
La commissione da parere favorevole con osservazioni e condizioni (26/9).
Misuraca (F.I.) e Lion (Verdi)
Le due proposte di legge in esame prospettano l'istituzione di un'Agenzia tecnica per l'irrigazione soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentri al commissario ad acta (figura istituita con legge sia per la definizione delle pregresse attività dell'ex Agensud sia per l'attuazione di programmi di nuovi interventi). Da un tale approccio dovrebbero derivare: continuità procedurale, operativa e gestionale della materia, conoscenza territoriale e competenza tecnica derivante dall'esperienza maturata negli ultimi decenni nel settore; possibilità di semplificare ulteriormente l'iter di approvazione dei progetti con un unico parere tecnico rilasciato dalla stessa Agenzia; individuazione preliminare, d'intesa con le rispettive regioni, delle priorità oggetto di futuri finanziamenti; esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di grave inadempienza, al fine di salvaguardare i finanziamenti assentiti; autofinanziamento della struttura. E’ l'attività specifica relativa alla realizzazione delle infrastrutture irrigue che le proposte di legge in esame intendono trasferire ad una apposita Agenzia
Commissione Agricoltura – prima lettura - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge (6/2).
Si nomina un comitato ristretto per elaborare un testo unificato (18/9).
La Relazione è stato preparata con un lavoro di audizioni ed elaborazioni in Commissione Ambiente, per favorire l'avvio di un vasto dibattito in Assemblea. Lo schema di relazione sottolinea come, a fronte di un obiettivo nazionale da raggiungere entro il 2012, di una riduzione del 6,5 per cento delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 (da 520 a 486 milioni di tonnellate/anno di CO2 emessa), l'Italia ha fatto segnare un costante aumento delle emissioni (secondo l'ENEA, le emissioni nazionali nel 2005 sarebbero pari a 583,3 milioni di tonnellate, pari al 12,4 per cento in più rispetto al 1990, ed al 20 per cento in più rispetto agli obiettivi di Kyoto). Dopo un vasto panorama della situazione europea e mondiale relativo ai cambiamenti climatici in atto, la Relazione afferma l'esigenza di definire una sezione specifica del Documento di programmazione economico-finanziaria espressamente dedicata alle politiche ambientali ed alle diverse misure programmate per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, che diventi in tal modo un distinto «pilastro» nella manovra economico-finanziaria annuale. Il relatore presso la Commissione VIII, propone di rimodulare il documento allegato al DPEF sul quadro infrastrutturale, nel senso di farne un documento programmatorio unitario che indichi chiaramente al Parlamento quali le politiche di ammodernamento infrastrutturale il Governo intenda promuovere in raccordo con le strategia di riduzione delle emissioni e di lotta ai cambiamenti climatici, promosse a livello nazionale e comunitario.
Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento in sede consultiva ed inizia il dibattito (13/6).
Interviene il sottosegretario Tampieri che la politica per le agroenergie deve orientarsi su impianti di piccole dimensioni (19/6).
Dopo discussione la commissione approva il testo finale della Relazione che sarà portata al dibattito in Assemblea (28/6).
Assemblea prima lettura -
Sedute 2007
Realacci presenta la Relazione all’Assemblea e, riferendo sul lavoro svolto in commissione, afferma, tra l’altro, che l’intento dell’inziativa è di costruire un oggetto che orienti l'attività del Parlamento, influenzi l'attività del Governo, a partire dalla legge finanziaria, e faccia recuperare anche un ruolo alla politica, ad una politica che sappia andare al di là delle divisioni, degli opportunismi e della propaganda del momento. Inizia il dibattito (17/9).
Prosegue il dibattito (18/9).
Realacci (Ulivo)
Il provvedimento delinea una generale riforma che consente di consolidare e di rafforzare le strutture adibite alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e che favorisce - al contempo - una crescita democratica del Paese, poiché mira a garantire su tutto il territorio nazionale un'efficace e diffusa azione di prevenzione, di controllo e di monitoraggio in campo ambientale. Quanto alle linee guida del progetto di riforma del sistema delle agenzie ambientali recato dal provvedimento in esame, sottolinea anzitutto che, nel corso degli anni, l'Agenzia nazionale è divenuta strumentale rispetto all'azione del Governo, essendo anche stata esposta al rischio di una «dipartimentalizzazione» ministeriale; al contrario, ritiene che il Paese abbia bisogno dell'istituzione di una nuova Agenzia nazionale, inequivocabilmente caratterizzata da terzietà, autonomia, capacità di intervento sul piano tecnico-scientifico, nonché posta al centro di un forte sistema nazionale di agenzie territoriali (regionali e provinciali), improntato ad un modello organizzativo orientato in senso federalistico. Il progetto di legge individua l'obiettivo strategico della realizzazione di un sistema istituzionale, il nuovo sistema nazionale delle agenzie ambientali, capace di operare omogeneamente nella raccolta e nella valutazione dei dati, in grado di operare per la definizione ed il rispetto di livelli essenziali minimi di tutela ambientale, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto a pressioni e interessi politici e industriali, oltre che dotato della autonomia programmatica e finanziaria indispensabile per farne un interlocutore stabile e autorevole del Parlamento, del Governo e delle regioni.
Commissione Ambiente prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (18/9).
Governo ed altri
La proposta, composta da un solo articolo, reca una delega per l'adozione di un decreto legislativo di modifica della disciplina legislativa in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, di cui decreto legislativo n. 286 del 1998. Il termine finale è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'esercizio della delega non potrà avere luogo prima del gennaio 2008. Il provvedimento si muove dal principio di favorire l'ingresso di coloro i quali intendono lavorare in Italia attraverso l'iscrizione in liste di collocamento nei Paesi di origine; le rappresentanze diplomatiche riceveranno tali liste da enti e organismi nazionali o internazionali convenzionati con lo Stato italiano. L'aspirante lavoratore, che si iscrive negli elenchi predisposti in ogni singolo Stato, entra a far parte di una graduatoria unica presa in considerazione dal decreto flussi che sarà stabilito ogni tre anni anziché annualmente. Si prevede che il Governo possa ogni anno adeguare le quote in relazione «a necessità emergenti del mondo del lavoro». L'introduzione del Fondo nazionale rimpatri, unitamente ad una politica di incentivazione al rimpatrio spontaneo dimostra una ragionata volontà di un approccio concertativo tra Stato, associazioni datoriali e sindacali e stranieri interessati. La competenza giurisdizionale sulle espulsioni viene rimessa al giudice ordinario in composizione monocratica e sottratta al giudice di pace, anche a sottolineare l'importanza che si vuole dare ai diritti soggettivi degli stranieri, che potrebbero subire un illegittimo ridimensionamento derivante da provvedimenti restrittivi delle liberà personali. L'ultimo aspetto è quindi rappresentato dal «superamento» della logica dei centri di permanenza temporanea.
Commissione Affari costituzionali prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (26/9).
La direttiva definisce «professione regolamentata» l'attività o l'insieme di attività professionali l'accesso alle quali e il cui esercizio sono subordinati - in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative - al possesso di determinate qualifiche professionali. Alle professioni regolamentate sono assimilate le professioni esercitate da membri di associazioni o di organismi elencati nella allegato I del provvedimento, cui viene riconosciuta la finalità di promuovere e di mantenere un elevato livello professionale. A tal fine dette associazioni e organismi sono oggetto di riconoscimento da parte dei singoli Stati che rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigendo da parte di costoro il rispetto delle regole di condotta professionale prescritte dalle associazioni, e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione. Del riconoscimento di una associazione o di un organismo da parte di uno Stato membro deve essere informata la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. lo schema di decreto legislativo n. 134, composto da sessanta articoli, è suddiviso nei seguenti quattro titoli: Titolo I, contenente disposizioni generali (articoli da 1 a 8); Titolo II, contenente la disciplina relativa alla libera prestazione di servizi (articoli da 9 a 15); Titolo III, contenente la disciplina relativa alla libertà di stabilimento (articoli da 16 a 57); Titolo IV, contenete disposizioni finali (articoli da 58 a 60). L'articolo 1 individua, l'oggetto dello schema di decreto, consistente nella disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più stati membri dell'Unione europea al fine dell'esercizio, in Italia, di una determinata professione. Tra le diverse disposizioni relative ai titoli ed alla formazione rileva l'articolo 22 che fissa il principio in base al quale nel caso in cui risultino differenze sostanziali tra i pacchetti formativi previsti dallo Stato d'origine e lo Stato ospitante, l'Autorità competente dello stato ospitante (Stato italiano) può condizionare il riconoscimento al superamento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) a scelta del professionista richiedente (commi 1 e 6).
Commissioni Giustizia e Attività produttive prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento per il parere parlamentare.Provera (RC) interviene anche sull'articolo 58, che riguarda le guide e gli accompagnatori turistici, ritenendo che occorra verificare che le attività di valutazione della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni svolte da tali operatori siano svolte dalle regioni, o almeno in collaborazione con le regioni, poiché tali professioni sono attualmente regolamentate a livello regionale (25/9).
Governo.
La Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco (FCTC) è stata adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'OMS, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante sulla salute negoziato sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrata in vigore il 27 febbraio 2005, essa fornisce agli Stati parte gli strumenti di base per attuare una corretta politica di controllo del tabacco. Le linee-guida essenziali della Convenzione, sono l'informazione sui danni alla salute derivanti dal tabagismo, la natura additiva del fenomeno e la relativa minaccia mortale.Misure previste sono in termini di tutela, quali la promozione del non uso del tabacco, della disassuefazione e del controllo. Tra le disposizioni più rilevanti, segnala: il divieto totale di pubblicizzare, promuovere e sponsorizzare il tabacco.
Commissione Affari esteri – prima lettura Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge e si conclude l’esame preliminare (20/6).
E’ approvato l’emendamento 2.01 ed è dato mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (2/8).
Assemblea prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge ed inizia il dibattito (11/9).
E’ approvato il provvedimento (12/9).
Lion (Verdi)
La proposta di legge in esame, prospetta, a fianco degli istituti previsti dalla normativa comunitaria, l'introduzione di uno strumento specifico per la valorizzazione dei prodotti ampiamente conosciuti e apprezzati per la loro storia e qualità. La denominazione «autenticità certificata» che si propone di istituire si riferisce, infatti, alle qualità e al valore intrinseco del prodotto, in quanto intende garantire l'effettiva conformità della produzione a regole e tradizioni sulle quali si è fondata la notorietà acquisita dal prodotto stesso. Solo i prodotti che sono ottenuti rispettando autentiche tradizioni locali o procedimenti realmente originali potranno essere contrassegnati con la denominazione di autenticità certificata. Il segno distintivo certificato, unito a un'efficace attività di controllo, permetterà ai consumatori di distinguere i prodotti «veramente autentici» da quelli di imitazione o dai surrogati, in modo da contrastare in modo incisivo i molteplici e gravi fenomeni di «agropirateria».
La proposta di legge, prevede, in sede di prima applicazione, l'attribuzione della denominazione di autenticità certificata a tre prodotti fondamentali per il patrimonio enogastronomico italiano, quali la pasta di alta qualità, l'espresso e il cappuccino, di cui, in allegato alla proposta medesima, si definisce il disciplinare di produzione.
Commissione Agricoltura - Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl (17/5).
La commissione decide di nominare un comitato ristretto per elaborare un nuovo testo che contenga i rilievi del Governo (25/9).
Governo
Il disegno di legge in esame contiene la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il ddl da un lato, provvede ad inasprire le pene previste dalla legislazione vigente in relazione ai reati in esame, procedendo, altresì, alla trasformazione da contravvenzione a delitti degli illeciti che suscitano particolare allarme sociale e alla individuazione di nuove fattispecie; dall'altro lato, come si legge sempre nella relazione illustrativa, il provvedimento declassa «al rango di contravvenzioni le fattispecie di minore impatto».
Commissione Giustizia - Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl . Il ministro Rutelli, tra l’altro, fa notare che il provvedimento reca interventi normativi estremamente mirati e motivati per il sistema sanzionatorio. In riferimento al delitto di ricettazione, ricorda che la relativa sanzione non è stata elevata, ma ne è stata estesa la fattispecie. Al danneggiamento colposo (1/8).
Si svolge il dibattito (12/9).
Interviene il sottosegretario Marcucci (26/9).
Governo
L'articolo 1 elenca i Protocolli che vengono ratificati: foreste montane; pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; composizione delle controversie; difesa del suolo; energia; protezione della natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; turismo; trasporti, tutti diretti allo sviluppo integrato sostenibile dell’Arco Alpino. Il controllo del rispetto degli obblighi sanciti dal Protocollo è effettuato dal Comitato permanente istituito dalla Convenzione, sulla base di un resoconto periodico, in cui le Parti contraenti riferiscono in merito alle misure adottate in attuazione degli impegni assunti.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare tale settore, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
Commissione Affari esteri - Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl ed inizia la discussione (3/5).
Continua la discussione e interviene il sottosegretario Vernetti annunciando la prossima presentazione di un ddl del Governo (16/5).
Il ddl del Governo è preso come testo base (1/8).
Termina la discussione generale (26/9).
Forlani e Lulli (Ulivo)
Le proposte di legge si pongono l'obiettivo di tutelare la produzione italiana del design realizzato dalle grandi industrie e del made in Italy prodotto dalle piccole e medie imprese a fronte del crescente ingresso dall'estero di prodotti analoghi a basso costo, nell'ottica di assicurare ai consumatori dei prodotti italiani la qualità del prodotto, la sua origine, l'iter della filiera produttiva, informazioni sulla sicurezza. L'articolo 1, comma 1, istituisce il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori in ordine a quei prodotti la cui filiera produttiva è stata interamente realizzata in Italia.
Commissione attività produttive - prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (26/7).
La commissione decide di costituire un comitato ristretto per condurre audizioni dei portatori di interesse sul tema (14/9).
E’ data notizia della predisposizione di un testo unificato e della congiunzione di ulteriori ddl sull’argomento (4/7).
E’ adottato un testo unificato (12/7).
Il relatore ricorda che le norme proposte vogliono sia tutelare i diritti dei produttori italiani contro l'invasività della contraffazione e sia di non produrre disposizioni di legge che ostacolino in qualche modo la libera circolazione delle merci nel mercato europeo. Si svolgono gli interventi (19/9).
Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) successivamente integrata dalla legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), che, all'articolo 26-bis, reca specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2005/14/CE.
In particolare esso prevede i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007, prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici-CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.È consentito agli Stati membri di stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dal termine di recepimento, entro il quale adeguare i vigenti limiti minimi. Entro trenta mesi dal termine di recepimento, essi debbono comunque aumentare i limiti minimi ad almeno la metà dei nuovi importi. Tra l’altro, relativamente all'organismo di risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato o non assicurato, la nuova formulazione precisa che gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
Commissione Finanze - prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento in sede di parere (26/9).
Velo (Ulivo).
La proposta di legge consta di un unico articolo, composto da due commi, i quali intervengono sull'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, recante norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare la lettera a) del primo comma comprende nell'ambito di applicazione di tale legge anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), purché si tratti di alloggi destinati ad abitazione civile e inseriti nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni; dalla disposizione in esame derivano dunque, in primo luogo, la possibilità per gli enti proprietari di procedere alla vendita degli alloggi vincolati e, in secondo luogo, l'applicabilità agli inquilini assegnatari, ricorrendone le condizioni, delle particolari agevolazioni previste dalla legge n. 560 del 1993. Le successive lettere b) e c) del primo comma dell'articolo unico della proposta di legge in esame sono finalizzate, invece, ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera b) attribuisce a tali enti la facoltà di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, in alternativa alla segnalazione degli alloggi al comune, ai fini di una nuova assegnazione prima dell'effettiva vendita. La disposizione proposta indica, inoltre, i destinatari delle possibili alienazioni nei soggetti assegnatari e in quelli non assegnatari che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; riconosce, inoltre, un titolo di priorità ai soggetti assegnatari non compresi nei piani di vendita, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 6 della legge n. 560 del 1993. La lettera c) prevede, invece, che - nel caso in cui l'assegnatario che abbia i requisiti indicati non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi e sempre che lo stesso abbia preventivamente espresso il proprio consenso - l'ente proprietario possa alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.
Commissione Ambiente - Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl . Il sottosegretario Casillo avverte che il Governo deve valutare gli effetti che deriverebbero dal provvedimento (12/9).
Il viceministro Capodicasa afferma l’opportunità di differire la discussione sul provvedimento a dopo l’adozione del “Piano casa”. Il relatore Vichi discute con il sottosegretario sugli intendimenti del Governo sulla materia (26/9).
Governo.Il provvedimento enuncia i suoi obiettivi, consistenti nel rispettare la scadenza stabilita in sede europea per il passaggio al digitale e nell'evitare, nel contempo, che sia automaticamente trasferito anche nel sistema televisivo digitale l'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Il disegno di legge prevede la assegnazione ad altri operatori delle frequenze ridondanti per più del 98 per cento e delle frequenze che si liberano con il trasferimento in digitale di una rete analogica per ciascuno dei principali operatori. L'articolo 1, differendo al 30 novembre 2012 il termine per la definitiva conversione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (cosiddetto switch off), attualmente previsto per il 31 dicembre 2008, si pone in linea con quanto stabilito a livello europeo dal Consiglio che, facendo propri gli auspici espressi dalla Commissione in una comunicazione, ha recentemente invitato gli Stati membri a completare il passaggio al digitale entro il 2012. Il provvedimento incide sulla fase di transizione, individuando quali principi generali della relativa disciplina, una più equa distribuzione delle risorse economiche, la progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, la previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata da questi ultimi e il coordinamento e messa in comune delle risorse frequenziali.
Commissioni Cultura e Telecomunicazioni – prima lettura - Sedute 2007
Il relatore presenta il disegno di legge (24/1).
Il relatore della Commissione Telecomunicazioni integra la relazione in occasione della presentazione del ddl C 2077 che si aggiunge (7/3).
Si avvia il dibattito (27/3).
Prosegue il dibattito sulle linee generali (29/3).
Continua il dibattito (17/4).
Prosegue il dibattito (23/4).
Prosegue il dibattito delle commissioni (2/5).
Prosegue il dibattito (3/5).
Durante il dibattito Lusetti (Ulivo) ricorda la procedura d’infrazione della Commissione sull’attuale legge sul sistema televisivo (8/5).
Continua il dibattito (15/5).
Sono esaminati gli emendamenti (26/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.121, 1.126, (4/7).
Si discute sugli emendamenti (11/7).
Sono approvati gli emendamenti 2.159, 2,35, 2.162, 2.38 nuova formulazione, 2.239 nuova formulazione, 2.217 nuova formulazione, 2.230 nuova formulazione, 2.228 nuova formulazione, 2.240 (23/7).
Sono discussi ulteriori emendamenti (25/7).
Sono esaminati ulteriori emendamenti (26/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.9, 3.156, 3.157, 3.233 (31/7).
Sono approvati gli emendamenti 3.231, 3.41 nuova formulazione, 3.44, 3.45, 3.236, 3.3, 3.14, 3.235, 3.1 nuova formulazione, 3.238, 3.147, 3.106, 3.16 nuova formulazione, 3.13, 3.101, 3.224 nuova formulazione, 3.107, 3.230 nuova formulazione, 3.0107, 3.0115, 3.016 nuova formulazione, 3.0116 (1/8).
Si discute sugli emendamenti all’articolo 4 (11/9).
E’ approvato l’emendamento 4.101 nuova formulazione e discussi gli emendamenti agli articoli 5 e 6 (20/9).
Governo
Poiché al progresso tecnologico, che ha consentito di migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, non ha corrisposto un'adeguata crescita della consapevolezza in ordine ai rischi di incidenti, occorre promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, fondata su tre pilastri: l'educazione dei giovani, ambito nel quale giocano un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; l'adeguamento del quadro sanzionatorio; l'intensificazione dei controlli e degli accertamenti, che richiede un maggiore raccordo con gli organi di governo locale.
Commissione Trasporti seconda lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento e condotta la discussione sulle linee generali (20/9).
La commissione delibera di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (25/9).
Assemblea seconda lettura - Sedute 2007
Sono respinte questioni pregiudiziali alla discussione (25/9).
Sono esaminati gli emendamenti (26/9).
Il provvedimento, sul quale il Parlamento deve esprimere il parere, è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2005. Contestualmente, il provvedimento reca norme applicative delle disposizioni contenute in alcuni regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto «pacchetto igiene». i controlli ufficiali in materia di alimenti di origine animale previsti dal regolamento n. 854/2004 restano affidati alla Aziende sanitarie locali. Restano ferme le competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e quelle dei Posti d'ispezione frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. L'articolo 4 detta una peculiare disciplina per il latte e i prodotti a base di latte, prevedendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla vendita diretta da parte delle aziende di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute. L'articolo 5 contiene norme relative ai prodotti a base di carne, statuendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, ove la preparazione e il magazzinaggio sono effettuati al solo scopo della vendita diretta al consumatore.
Commissione Affari sociali Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl ed inizia la discussione ai fini del parere (18/9).
Prosegue la discussione (25/9).
Maran (Ulivo) ed altri.
Il provvedimento si propone di ampliare le categorie di coloro che possono accedere al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire. L'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2005, prevedendo che possano ottenere tutela, attraverso il Fondo di solidarietà, coloro che hanno subito una perdita economica senza conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili, a patto che la situazione di crisi per il costruttore si sia manifestata nell'intervallo di tempo che va dal 1o gennaio 1994 alla data di applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria. Sono ampliate le situazioni di accesso al Fondo.
Commissione Giustizia Prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il ddl (1/8).
Si conclude l’esame preliminare del provvedimento (12/9).
Governo
Con il presente disegno di legge, il Governo adempie all’obbligo di proporre al Parlamento l’approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto comunitario.
L’articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all’obbligo comunitario da assolvere.
Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e prevista anche nella legge 6 febbraio 2007, n. 13, (legge comunitaria 2006).
L’articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l’esercizio delle deleghe al fine dell’attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. È stata inserita, inoltre, alla lettera c) relativa alle sanzioni, un ulteriore criterio di delega volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione; tale disposizione nasce dall’esigenza, più volte rappresentata dalle Amministrazioni competenti in sede di attuazione della delega, di poter usufruire degli introiti, sia pure eventuali, delle sanzioni che le medesime sono chiamate ad irrogare, sulla base dei provvedimenti attuativi delle disposizioni europee; la norma, in ogni caso, riguarda esclusivamente le sanzioni di nuova istituzione che non risultano, quindi, già acquisite all’erario.
L’articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
L’articolo 4 riproduce sostanzialmente una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Esso prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe – determinate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.
L’articolo 5 delega il Governo all’emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. In particolare, si fa riferimento ai princìpi ed ai criteri previsti dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificata, tra le altre, dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge di semplificazione per l’anno 2005).
Infine, il comma 2 introduce una norma in parte prevista da precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici (ed ora anche nei codici di settore) non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
L’articolo 6 prevede modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, nella parte in cui prevede – ex articolo 38 – che gli Stati membri assicurino l’osservanza delle specifiche disposizioni relativamente alla conformità dei prodotti interessati (ortofrutticoli, banane e fiori) alle norme di commercializzazione.
L’articolo 7 contiene l’abrogazione delle disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, recante «Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari», che sono in contrasto con la normativa comunitaria: l’articolo 1, comma 3-bis, che introduce la classificazione merceologica di vitello; l’articolo 1-bis sull’indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari; l’articolo 1-ter relativo all’etichettatura degli olî d’oliva.
L’articolo 8 reca disposizioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
L’articolo 9 contiene l’abrogazione dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, recante «Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia». Il suddetto articolo prevede il divieto di impiego di coloranti per alcune tipologie di bevande; esso risulta in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di additivi e coloranti, già recepite nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, recante il regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE. Tale disposizione, non essendo stata abrogata esplicitamente da una norma di rango primario, determina: una ingiustificata discriminazione per i produttori nazionali rispetto agli operatori degli altri Paesi; un freno alla competitività delle imprese italiane, nonché confusione degli organi di vigilanza e conseguenti difficoltà ed oneri sulle imprese.
L’articolo 10 modifica l’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, in materia di classificazione delle carcasse bovine, al fine di elevare la soglia di tolleranza concernente la percentuale di difformità sulla classificazione delle carcasse bovine, oltre la quale sono previste misure a carico del tecnico classificatore dal 5 per cento al 10 per cento. La modifica – che si colloca sulla stessa linea sanzionatoria di altri Stati membri – risulta motivata da oggettive difficoltà pratiche nel rispettare la soglia più restrittiva di errore.
L’articolo 11 reca modifiche all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, in materia di diritto d’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.
L’articolo 12 conferisce la delega al Governo – da esercitarsi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento – per apportare opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, la quale – a sua volta – modifica la direttiva concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La predetta delega, pertanto, appare necessaria al fine di un più corretto adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria.
L’articolo 13 conferisce delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme correttive di numerose disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005, del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Si individuano, altresì, princìpi e criteri per adeguare la normativa nazionale in materia valutaria alle novità introdotte dal suddetto regolamento.
L’articolo, 14 contiene la delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea.
L’articolo 15 contiene la riapertura del termine della delega legislativa prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), relativamente all’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che ha dato attuazione alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, al fine di fornire al Governo uno strumento per conformare l’ordinamento ai rilievi di compatibilità comunitaria sollevati dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 18 dicembre 2006, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2006/2316, avviata lo scorso 12 dicembre.
L’articolo 16 conferisce al Governo apposita delega legislativa per apportare integrazioni e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, al fine di correggere le disposizioni già oggetto della procedura di infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006 e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, nonché per apportare le modifiche necessarie a consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’articolo 17 conferisce delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Esso contiene, altresì, princìpi e criteri specifici per la delega, i quali prevedono: che il recepimento avvenga novellando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale è stata trasposta, tra le altre, la direttiva 92/3/EURATOM, abrogata dalla direttiva 2006/117/EURATOM; autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive.
Il capo III reca, per la prima volta, l’inserimento nel disegno di legge comunitaria delle disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, alle decisioni quadro, adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il cosiddetto «terzo pilastro» dell’Unione europea) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
L’articolo 18, oltre che conferire la delega al Governo per l’attuazione degli strumenti sopra indicati ed a prevederne il termine di esercizio, stabilito in dodici mesi, disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi, la cui proposta è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, ovvero ancora al Ministro della giustizia, con il concerto del Ministro dell’interno e delle amministrazioni, di volta in volta, interessate, in relazione all’oggetto della decisione quadro da attuare (in quanto attinente alla cooperazione giudiziaria o di polizia, o anche, eventualmente, ad entrambe).
L’articolo 19 fissa i princìpi ed i criteri direttivi nell’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, da realizzare assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando, se del caso, le occorrenti modificazioni.
Con l’articolo 20 vengono fissati i criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio.
Con l’articolo 21 si dettano i princìpi ed i criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, secondo, anzitutto, il principio della obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; prevedere la possibilità di disporre la confisca su cose appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa; prevedere l’applicabilità della confisca nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza.
A che punto siamo
Commissione Politiche dell’Unione Europea - prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati (02/05).
E’ fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 22 maggio (17/05).
Sono illustrati gli emendamenti (5/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 2.2, 6.0.1, 8.1, 9.1, 11.0.2, 12.3, 12.0.1, 14.6, 14.0.1 testo2, 14.0.3, 15.3, 18.4 (6/6).
Sono approvati gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.10, 17.7, 17.8 (7/6).
Sono approvati gli emendamenti 1.13, 1.8, 1.10, 5.3, 5.0.2, 5.0.3 testo 3, 5.0.4 testo2, 11.0.1, 11.0.3 modificato, 13.1, 13.2, 14.2 testo2, 15.1, 16.1, 16,2 (12/6).
Sono approvati gli emendamenti 17.0.2 modificato, 17.0.3 modificato, 17.0.4, 19.8, 21.2, 22.1 testo2 e s ida mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (13/6).
Assemblea prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge approvato in Commissione (5/6).
E’ iniziata la discussione generale (02/07).
Si conclude la discussione generale e si votano gli articoli (18/7).
Sono approvati gli articoli 27.100 testo 3, 28.300, 31.101 testo 2 (19/7).
E’ approvato il ddl (25/9).
Governo
Poiché al progresso tecnologico, che ha consentito di migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, non ha corrisposto un'adeguata crescita della consapevolezza in ordine ai rischi di incidenti, occorre promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, fondata su tre pilastri: l'educazione dei giovani, ambito nel quale giocano un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; l'adeguamento del quadro sanzionatorio; l'intensificazione dei controlli e degli accertamenti, che richiede un maggiore raccordo con gli organi di governo locale.
Assemblea prima lettura - Sedute: 2007
E' presentato il provvedimento (18/9).
E’ approvato il ddl di conversione (19/9).
Governo
Il testo, già approvato dalla Camera, presenta iniziative in diverse materie relativamente alla liberalizzazione dei mercati e gli articoli sono raggruppati in cinque diversi Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 16) reca misure per la liberalizzazione dell'esercizio di talune imprese e professioni. Il Capo II (articoli da 17 a 35) reca alcune misure di semplificazione per l'attività delle imprese, mentre il Capo III (articoli da 36 a 58) reca alcune misure a tutela del cittadino e del consumatore. Il Capo IV si compone dell’unico articolo 59, relativo alla legge annuale per la promozione della concorrenza, infine il Capo V (articoli da 60 a 62) reca le norme finali. Tra le diverse attività prese in considerazione all’art. 1 disposizioni volte alla rimozione di ostacoli nell’ambito di attività commerciali tra loro complementari - tra le quali rientra anche l’attività di distribuzione dei carburanti - al fine di assicurare la libertà di concorrenza e un accesso facilitato da parte dei consumatori finali all'acquisto di prodotti e servizi ed all'accesso alle attività di distribuzione commerciale e di servizio. L'articolo 9 vieta nuovi affidamenti a soggetti privati dei servizi idrici; fissa la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche in capo ad enti pubblici e incarica il Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti, circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e l’articolo 14 interviene in materia di trasporto pubblico locale innovativo, incardinando le relative disposizioni all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, ove è previsto che la tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A che punto siamo
Commissione Attività produttive - seconda lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge e la commissione decide di avviare una serie di audizioni (12/7).
Si discute sul testo (2/8).
Prosegue la discussione (12/9).
Si conclude la discussione sulle linee generali (13/9).
Si discute sugli emendamenti (18/9).
Si prosegue l’esame degli emendamenti (19/9).
Prosegue la discussione (25/9).
Bordon (Ulivo) ed altriLa proposta legislativa affronta il tema del sostegno dello Stato all’attività di produzione e distribuzione cinematografica. Il disegno di legge n. 1642 contiene una serie di disposizioni di modifica al decreto legislativo n. 28 del 2004 (che disciplina le attività cinematografiche).
Commissione Finanze - prima lettura . Sedute 2007
Il ddl è presentato e inizia la discussione (19/9).
Il volume degli investimenti, sostanzialmente analogo a quello dell'anno passato, ha un accantonamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che ne riduce parzialmente l'importo complessivo. Parte delle risorse è destinata all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. Ulteriori risorse, pari a 12 milioni di euro, sono destinate alla promozione della lettura, mentre 8 milioni di euro sono riservati a progetti per il potenziamento della cultura scientifica. Per la partecipazione alle olimpiadi internazionali, la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo di percorsi di orientamento sono invece stanziati 4 milioni di euro. 16 milioni di euro destinati alla lotta contro il bullismo e la violenza, al volontariato, al sostegno delle diversità di genere e all'accoglienza degli studenti stranieri. Le risorse riservate ai programmi comunitari in materia formativa sono un milione di euro e all'espansione dell'offerta formativa delle scuole paritarie sono destinati 5,5 milioni di euro. L'importo destinato alle scuole statali per i piani dell'offerta formativa sarà ripartito in misura proporzionale alle rispettive dimensioni.
Commissione Istruzione - prima lettura - Sedute 2007
Il decreto è presentato e inizia la discussione (19/9).
Sodano ed altri. Il disegno di legge n. 1298 è volto a riprendere, su basi nuove, il lavoro di approntamento di una nuova normativa sulla pianificazione territoriale in grado di aprire la fase riformistica dello sviluppo sostenibile delle città e del territorio. In effetti, il disegno di legge in esame riguarda solo la pianificazione e non tutto il governo del territorio, espressione che comprende un complesso di materie (dalla protezione civile alla difesa del suolo, dagli aeroporti alle reti di navigazione, dalla produzione dell’energia alle opere pubbliche) che devono essere oggetto di una pluralità di provvedimenti legislativi di competenza statale e regionale. Tra i principi fondamentali che il disegno di legge intende affermare vanno in particolare ricordati quello secondo il quale il territorio e le sue risorse sono patrimonio comune e le autorità pubbliche ne sono i custodi e i garanti nel quadro delle specifiche competenze, quello della titolarità esclusivamente pubblica della pianificazione, quello della pianificazione come metodo generale per il governo del territorio, quello dell’onerosità per l’operatore immobiliare delle opere necessarie alla trasformazione urbanistica, quello della non indennizzabilità dei vincoli di tutela e quello del diritto agli standard urbanistici integrati dal diritto alla città e all’abitare. Nuove appaiono le prescrizioni che impongono un rigoroso contenimento del consumo del suolo; in questo campo l’Italia è stata finora piuttosto assente, mentre in tutti i più importanti paesi europei nell’ultimo decennio sono state avviate politiche concretamente mirate a impedire la dissipazione del territorio. Il provvedimento in esame riprende anche una proposta per il vincolo di tutela ope legis sui centri storici e su tutte le strutture insediative storiche (anche non urbane). Inoltre, la questione circa la decadenza dei vincoli a contenuto espropriativo è risolta imponendo ai comuni l’obbligo ad acquisire, entro un termine perentorio, i beni che i piani assoggettano ad esproprio.
Commissione ambiente - prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento (29/5).
Sono congiunti altri ddl sul tema e sono decise audizioni (19/9).
Governo
L’articolo 1 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che, ai sensi del comma 1, è affidato per concessione alla Fondazione di cui all’articolo 2, che lo svolge per il tramite di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa e delle sociètà da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge, ed è rinnovabile.
L’articolo 2 reca un’importante ipotesi di riforma. Infatti il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’istituzione di una Fondazione, la Fondazione RAI, per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La istituzione avviene, su iniziativa del Ministero dell’economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono alla iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche ed alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall’ordinamento, prodromiche all’effettivo funzionamento della Fondazione istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – secondo quanto dispone il comma 2 – trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa. In sostanza soltanto l’azionariato pubblico della holding televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale sin dalla costituzione della RAI negli anni cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo ad esso nel patrimonio della nuova Fondazione.
Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell’impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell’utenza, di far rispettare la Carta di servizi nonché di difendere l’autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio. Il sistema delineato evidenza la scelta di un percorso pluralista, che affida la nomina dei componenti a vari soggetti: al Parlamento, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CNEL, al CNCU, al CRUI, all’Accademia dei Lincei, ai dipendenti della RAI.
L’elezione parlamentare e la nomina regionale avvengono tra coloro che abbiano presentato la loro candidatura, nell’ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti eligendi o nominandi. Altri articoli d’interesse maggiore l’articolo 6 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale e al comma 1 dispone che il collegio sindacale della Fondazione vigili sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L’articolo 7 concerne la RAI – Radiotelevisione italiana Spa. e in particolare, il comma 1 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell’ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il comma 2 stabilisce che la RAI in particolare provvede:
a) ad assicurare l’attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta;
b) ad applicare il Contratto biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle società operative del Gruppo;
c) a nominare i Consigli di amministrazione della società operative del Gruppo.
Il Consiglio di RAI Spa, secondo quanto prescrive il comma 3, deve essere composto da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti. L’articolo 8 concerne la Carta del servizio pubblico. La Carta deve stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princìpi dell’ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione. Il comma prevede che la Carta abbia durata di sei anni.
Il comma 2 prevede che la Carta debba individuare il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione. Inoltre, deve indicare l’ammontare del canone di abbonamento come stabilito dal Ministro delle comunicazioni per l’intera durata della Carta ed i criteri per il suo adeguamento, nonché fissare gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.
Commissione lavori pubblici - prima lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge (12/06). Prosegue la discussione generale (27/6).
Continua la discussione (18/7).
Viene ripreso l’esame del ddl dopo la pausa estiva (20/9).
Prosegue la discussione (26/9).
Capezzone ed altri (Ulivo)
Il testo proposto autorizza il Governo ad adottare norme regolamentari in materia di sportello unico per le imprese, recanti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, ad abbreviare i relativi termini ed ad estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio attività, quale metodo ordinario attraverso cui l'imprenditore si rapporta con la pubblica amministrazione. Inoltre, il testo stabilisce disposizioni tese ad apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 in materia di dichiarazione di inizio attività.
Commissione industria - seconda lettura - Sedute 2007
E’ presentato il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati (09/05).
E’ fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 30 maggio. E’ proposta l’audizione di Anci e Uncem (16/05).
Sono esaminati gli emendamenti (6/6). Si fa il punto sull’arrivo dei pareri delle altre commissioni (13/6).
Sono esaminati gli emendamenti (04/07) e sono accolti i seguenti: 1.29, 1.31, 1.35, 1.42 (Testo 2), 1.99 e 1.102 (Testo 2), 1.123, 1.12, 1.47 (testo 2, 1.52 (testo 2) e 1.57 (testo 2). Sono approvati gli emendamenti 1.500, 2.500 testo2 (10/7).
Sono approvati gli emendamenti 4.200, 6.15 ed è conferito mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea (11/7).
Assemblea - Sedute 2007
E’ presentato il provvedimento ( 26/9).