LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 12-05-1990
|
|||||
Indice:
|
|||||
|
|||||
IL CONSIGLIO
REGIONALE |
|||||
ARTICOLO 6 1. La struttura architettonica dell' unità spinale deve essere tale da assicurare l' accessibilità e la fruibilità di tutti gli ambienti alle persone assistibili, nel rispetto delle vigenti Leggi dello Stato e Regionali, con particolare riferimento al DPR 27 aprile 1978, n. 384 << Regolamento di attuazione dell' art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici >> e alla LR 20 febbraio 1989, n. 6 << Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione >>. |
indice Lombardia