LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 12-05-1990
REGIONE LOMBARDIA

Costituzione delle unità spinali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 20
del 14 maggio 1990
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 17 maggio 1990

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Allegato 1:
1  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 47 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 47 del 1992 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 37 del 1995 Articolo 15

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

ARTICOLO 6

 1.  La struttura architettonica dell' unità  spinale deve
essere tale da assicurare l' accessibilità  e la fruibilità  di
tutti gli ambienti alle persone assistibili, nel rispetto
delle vigenti Leggi dello Stato e Regionali, con particolare
riferimento al DPR 27 aprile 1978, n. 384 << Regolamento
di attuazione dell' art. 27 della L. 30 marzo 1971,
n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia
di barriere architettoniche e trasporti pubblici >> e alla
 LR 20 febbraio 1989, n. 6 << Norme sull' eliminazione delle
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione >>.

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