LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 30-11-1984
REGIONE BASILICATA

INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 45
del 5 dicembre 1984

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 14 del 1990 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 10 del 1993 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 8 del 1994 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 18 del 1995 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 10 del 1996 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 8 del 1997 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 9 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 4 del 1999 Articolo 2

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO III
Inserimento

ARTICOLO 16

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 7 del 1997 Articolo 14

 La Regione opera per l' eliminazione delle
barriere architettoniche in attuazione della
legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento
di attuazione contenuto nel DPR del
27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento
agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico
spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai
luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono portatori
di handicaps e ai mezzi di trasporto pubblico.
  A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari
e straordinari, ivi compresi quelli derivanti
dalla legge n. 219/ 81 e successive modificazioni
per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati
alla costruzione e alla riattazione di servizi
o attrezzature pubbliche, sono erogati a
condizione del pieno rispetto delle norme previste
dalla legge in materia di barriere architettoniche.
  La Regione assegnerà , con appositi piani
annuali, ai Comuni che ne facciano documentata
richiesta, contributi finalizzati alla graduale
eliminazione delle barriere architettoniche negli
alloggi e negli edifici pubblici.
  La Regone determina, altresì , nei piani di
edilizia residenziali le aliquote degli alloggi da
realizzare secondo le prescrizioni previste per i
portatori di handicaps.  La Giunta Regionale curerà 
infine, la formulazione di apposita normativa
tecnica di riferimento, nonchè  la effettuazione
id campagne informative, di incentivazione
e di promozione per il superamento delle
barriere architettoniche.
  Nei piani regionali dei trasporti è  fissata la
quota di mezzi di trasporto pubblico acquistati
con contributo regionale accessibili ai soggetti
con gravi difficoltà  di deambulazione.
  Nei piani medesimi sono previsti interventi
per la modifica e l' adeguamento delle caratteristiche
tecniche dei servizi pubblci ad impianto
fisso e delle strutture di accesso o di supporto
ai servizi automobilistici.

 

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